Riparazione per ingiusta detenzione, la colpa grave esige la prova della consapevolezza (Cass. pen. Sez. IV n. 2699 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, la condotta dell’indagato è ostativa al riconoscimento dell’indennizzo quando, per la sua oggettiva idoneità a essere interpretata come indizio di complicità, sia stata posta in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo. A tal fine, il giudice della riparazione deve accertare che il soggetto abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una contiguità con l’attività criminale altrui, della quale era consapevole. La consapevolezza non può essere desunta da mere frequentazioni ambigue o da dichiarazioni mendaci, ma deve essere specificamente motivata. Il mendacio dell’indagato in sede di interrogatorio può assumere rilievo ostativo solo se reso con l’intenzione di prospettare falsamente situazioni o fatti, e deve essere posto in correlazione con l’emissione o il mantenimento della misura cautelare.
Il Fatto
La Corte di appello di Venezia ha rigettato la domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione avanzata da un soggetto, tratto in arresto il 19 febbraio 2014 e sottoposto a obblighi il 13 novembre 2014, successivamente assolto con sentenza irrevocabile. La misura cautelare era stata disposta per i reati di detenzione di stupefacenti e tentata estorsione. I giudici della riparazione hanno escluso l’indennizzo ritenendo sussistente la colpa grave ostativa, valorizzando i rapporti intrattenuti dal richiedente con una coppia inserita nel traffico di stupefacenti e le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha preliminarmente rilevato l’infondatezza del generico riferimento alla insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura, atteso che l’illegittimità del provvedimento cautelare non era stata accertata con decisione irrevocabile. Sul merito, la Corte ha invece accolto le doglianze, censurando l’ordinanza impugnata per aver incorse in un difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa grave.
Quanto alla condotta extraprocessuale, ha evidenziato che l’ordinanza non aveva specificato la natura e le modalità delle asserite frequentazioni, limitandosi a riportare il testo di alcune conversazioni, senza chiarire in base a quali elementi fosse stata dedotta la consapevolezza del ricorrente delle attività illecite della coppia. La Corte ha ribadito che la frequentazione ambigua è ostativa solo se il giudice fornisca adeguata motivazione della sua oggettiva idoneità a essere interpretata come indizio di complicità, della quale il soggetto sia consapevole.
Con riguardo alla condotta processuale, la Corte ha ricordato che, a seguito della modifica dell’art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell’art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 188 del 2021, il silenzio serbato dall’indagato non rileva quale comportamento ostativo. Diverso è il caso del mendacio, che però deve essere valutato considerando che le dichiarazioni false, rese oltre un mese dopo l’applicazione della misura, potevano al più porsi in correlazione con il mantenimento della custodia, non certo con la sua emissione.
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Nota della Redazione
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