Ricorso straordinario ex art. 625-bis inammissibile se propone errori di giudizio (Cass. pen. Sez. V n. 35461 del 06.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen., è ammissibile solo quando la causa dell’errore sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva degli atti interni al giudizio di legittimità. Restano estranei all’area dell’errore di fatto, e sono quindi inoppugnabili, gli errori di valutazione e di giudizio conseguenti a una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto. È pertanto inammissibile il ricorso straordinario che abbia in maniera preponderante il contenuto concreto di una ulteriore e non consentita impugnazione ordinaria. L’omessa motivazione su uno o più motivi di ricorso non integra errore di fatto quando il motivo sia implicitamente disatteso, quando l’omissione sia solo apparente o quando il motivo non risulti decisivo.

Il Fatto

Il ricorrente, condannato in via definitiva per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza con cui la Suprema Corte, in parziale accoglimento del ricorso limitatamente all’entità della pena, ha rigettato nel resto l’impugnazione e confermato la condanna per il reato associativo.

Con quattro motivi contesta che la Corte di legittimità sia incorsa in errore nel qualificare l’annullamento con rinvio come disposto per vizio di motivazione e non per violazione di legge; nel non considerare un asserito travisamento probatorio delle conversazioni intercettate; nell’omettere il motivo sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; nel non considerare la causale lecita del viaggio all’estero. Il Procuratore generale conclude per l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la fisionomia dei due vizi richiamati dall’art. 625-bis cod. proc. pen.: l’errore materiale consiste nella mancata rispondenza tra la volontà e la sua estrinsecazione grafica; l’errore di fatto in una svista o equivoco sugli atti interni al giudizio di legittimità, percepiti in modo difforme da quello effettivo.

Ne deriva che gli errori di valutazione e di giudizio, dipendenti da una non corretta interpretazione degli atti, sono assimilabili agli errori di diritto e restano fuori dal rimedio. Richiamando Sez. V n. 29240 del 2018 e Sez. Un. n. 18651 del 2015, il Collegio ribadisce che quando la causa dell’errore non è identificabile esclusivamente in una fuorviata percezione e la decisione ha contenuto valutativo, il vizio è di giudizio, come tale escluso.

La Corte precisa poi, sulla scorta di Sez. VI n. 36066 del 2018, che è inammissibile il ricorso straordinario che abbia in maniera preponderante il contenuto di una non consentita impugnazione ordinaria, non dovendo il giudice di legittimità verificare se siano stati proposti anche motivi compatibili con il rimedio.

Quanto all’omessa motivazione, il Collegio richiama Sez. II n. 53657 del 2016 e Sez. V n. 26271 del 2023: non si configura errore di fatto quando il motivo sia implicitamente disatteso, quando l’omissione sia solo apparente o quando non risulti decisiva, gravando sul ricorrente l’onere di dimostrare che la doglianza era decisiva e che l’omesso esame derivi da un sicuro errore di percezione.

Applicando tali principi, la Corte esclude che i motivi prospettino un vero errore di fatto: essi denunciano un preteso errore di valutazione e non indicano in che termini le omissioni sarebbero state decisive. Quanto ai collaboratori di giustizia, la Corte di legittimità non li ha ignorati, ma li ha ritenuti generici e privi di valore probatorio, e la stessa genericità affligge la documentazione prodotta. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, oltre alle spese della parte civile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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