Erronea qualificazione giuridica e patteggiamento: ricorso ammissibile solo per errore manifesto (Cass. pen. Sez. 7 n. 3505 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione che deduca l’erronea qualificazione giuridica del fatto, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è ammissibile solo nei casi di errore manifesto, configurabile quando la qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. È, pertanto, inammissibile l’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Il Tribunale di Fermo applicava, su richiesta delle parti, la pena concordata per i reati di cui all’art. 337 cod. pen. e all’art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. n. 285/1992. Avverso tale sentenza, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la mancanza di motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto, ritenuta erronea.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, investita del ricorso, ne ha valutato la trattabilità con le forme de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., stante la manifesta causa di inammissibilità del gravame. Il ricorso, infatti, era stato proposto per un motivo non consentito dalla legge, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen..
La Suprema Corte ha precisato che, nell’ambito del rito speciale, la possibilità di dedurre in cassazione l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuta in sentenza incontra un limite stringente. Detta doglianza è consentita esclusivamente quando la qualificazione appaia palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione, in modo immediato e senza alcun margine di opinabilità. Ciò in quanto, in presenza di una sentenza di applicazione della pena, il sindacato di legittimità non può risolversi in una rinnovata valutazione di merito sulla sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie.
Richiamando il precedente di Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, la Corte ha rilevato come, nel caso di specie, la censura fosse stata formulata in modo aspecifico e non autosufficiente, non risultando l’eventuale errore immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza impugnata. La doglianza, pertanto, non poteva trovare ingresso, non essendo configurabile alcun errore manifesto.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso avesse proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in coerenza con il principio espresso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 337 c.p. – Resistenza a un pubblico ufficiale
- Art. 448 c.p.p. – Provvedimenti del giudice
- Art. 610 c.p.p. – Atti preliminari