Accertamenti tributari e spesometro utilizzabili nel processo penale (Cass. pen. Sez. VII n. 38739 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari, il giudice penale può utilizzare le risultanze degli accertamenti compiuti dagli Uffici finanziari, ancorché induttivi, per la determinazione dell’imposta dovuta, purché ne compia l’autonoma valutazione secondo i criteri dell’art. 192, comma 1, cod. proc. pen., in virtù del principio di atipicità dei mezzi di prova di cui è espressione l’art. 189 cod. proc. pen. Gli elementi tratti dalla banca dati spesometro hanno contenuto materiale, perché fondati su dati reali e non meramente presuntivi. La presunzione di incasso delle fatture ex art. 6 d.P.R. n. 633/1972 e il principio di competenza ex artt. 55, 83 e 109 d.P.R. n. 917/1986 non sostituiscono la prova: la ricostruzione del reddito e del volume d’affari deve fondarsi su un accertamento analitico documentale. Il dolo specifico di evasione può desumersi dalla notevole entità delle imposte evase e dalla condotta complessiva, se la motivazione è logica e non contraddetta.
Il Fatto
La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 19 febbraio 2025, conferma la condanna di primo grado del Tribunale di Torino per il reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74/2000, contestato per l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e IVA relativa all’anno d’imposta 2015, a fronte di un’imposta IRPEF evasa stimata in oltre 326.000 euro e di un’imposta IVA evasa di oltre 69.000 euro.
Il condannato ricorre per cassazione deducendo la violazione degli artt. 2 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. per mancata applicazione del criterio valutativo introdotto dalla legge n. 130/2022, che avrebbe spostato sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare l’incasso delle fatture. Denuncia altresì l’uso di presunzioni tributarie in luogo dell’autonoma valutazione probatoria, la carenza motivazionale sul dolo specifico e l’erronea applicazione dell’art. 133 cod. pen. nella dosimetria.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I primi due motivi muovono da un presupposto identico: che l’ammontare delle imposte evase sia stato determinato mediante presunzioni tributarie inutilizzabili nel processo penale. La Corte rileva che i giudici di merito hanno fondato il verdetto sulle fatture esibite dall’imputato nel corso della verifica della Guardia di Finanza e, in misura minore, su quelle registrate nella banca dati “A.T. Web – applicativo Spesometro Integrato”, oltre che sui questionari inviati alla clientela.
La ricostruzione del reddito d’impresa e del volume d’affari è dunque avvenuta non su base presuntiva, ma attraverso un accertamento analitico fondato su dati reali, tratti dalla documentazione reperita e dalle risposte dei clienti, con quantificazione degli importi evasi ampiamente superiore alla soglia di punibilità. La Corte richiama il principio di atipicità dei mezzi di prova e la costante giurisprudenza in materia, secondo cui il giudice può avvalersi delle risultanze degli accertamenti degli Uffici finanziari, ferma l’autonoma valutazione ex art. 192, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 36207 del 2019; Sez. 3, n. 28710 del 2017; Sez. 3, n. 3735 del 2024; Sez. 3, n. 39646 del 2024; Sez. 3, n. 26979 del 2025).
Quanto all’IVA, la fattura concorre a determinare la base imponibile per effetto della sua emissione ex art. 6 d.P.R. n. 633/1972; ai fini delle imposte dirette, i ricavi delle attività commerciali vanno determinati in base al principio di competenza ex artt. 55, 83 e 109 d.P.R. n. 917/1986, rilevando il momento di maturazione e non quello dell’incasso. La tesi difensiva, inoltre, non trova riscontro negli atti, non avendo l’imputato reso dichiarazioni né prodotto documentazione significativa.
Il terzo motivo è inammissibile perché non proposto con l’atto di appello e comunque manifestamente infondato. La Corte territoriale ha desunto il dolo di evasione dalla condizione soggettiva dell’imputato, unico titolare della ditta, e dalla notevole entità delle imposte evase, con riscontro nella discrasia tra fatture prodotte e dati dello spesometro, indice di condotta non trasparente e volta a occultare parte del volume d’affari. La questione non devoluta al giudice di appello non è deducibile in cassazione (Sez. 5, n. 28514 del 2013; Sez. 2, n. 29707 del 2017).
Il quarto motivo è aspecifico e non consentito in sede di legittimità: la graduazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, censurabile solo per arbitrio o illogicità (Sez. 3, n. 29968 del 2019; Sez. 2, n. 36104 del 2017; Sez. 5, n. 5582 del 2013), e una motivazione dettagliata è richiesta solo quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (Sez. Un. n. 12778 del 2020). È inammissibile il ricorso che critichi una sola delle autonome rationes decidendi. Segue condanna alle spese e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, con aumento oltre il massimo ex art. 616 cod. proc. pen., in applicazione dell’art. 1, comma 64, legge n. 103/2017, tenuto conto di Corte cost. n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
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