Sanatoria dell’improcedibilità e omessa pronuncia: il giudice d’appello rispetta l’art. 112 c.p.c. (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13178 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, la questione di procedibilità della domanda giudiziale, relativa al preventivo esaurimento del procedimento amministrativo, è sottratta alla disponibilità delle parti ed è rimessa al potere-dovere del giudice del merito, che può esercitarlo solo nella prima udienza di discussione ai sensi dell’art. 443 cod. proc. civ. Ove l’improcedibilità, pur segnalata, non sia rilevata entro tale termine, prevale l’azione giudiziaria intrapresa e la questione non può essere riproposta nei successivi gradi del giudizio, restando sanata. Il motivo di ricorso per cassazione che deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. è infondato quando il giudice d’appello ha esaminato e motivato, ancorché sinteticamente, le eccezioni di improcedibilità e di inammissibilità della domanda.
Il Fatto
Il Tribunale di Trani aveva accolto il ricorso della coniuge superstite di un operatore sanitario, deceduto a seguito del contatto con sangue infetto, condannando il Ministero della salute a corrisponderle l’assegno previsto dalla legge n. 210 del 1992. La Corte d’Appello di Bari, con sentenza n. 289/2023, aveva confermato la decisione di primo grado. Il Ministero ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 112, 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e degli artt. 4 e 5 della legge n. 210 del 1992, lamentando l’omessa pronuncia su due motivi d’appello: l’eccezione di improcedibilità della domanda, non esaminata dal Tribunale, e l’asserita inammissibilità della stessa per essere stato instaurato il giudizio nonostante l’archiviazione del procedimento amministrativo per inerzia della ricorrente.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo infondato in tutte le sue articolazioni. Quanto alla presunta omessa pronuncia sull’eccezione di improcedibilità, la sentenza impugnata aveva dedicato ampio spazio alle ragioni per cui il vizio derivante dall’introduzione del giudizio prima della conclusione del procedimento amministrativo era da considerarsi sanato, facendo applicazione di un costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 24926 del 2025; Cass., Sez. L, Ordinanza n. 28721 del 2023).
La Suprema Corte ha ribadito che, nelle controversie previdenziali, la questione di procedibilità è sottratta alla disponibilità delle parti e può essere rilevata d’ufficio dal giudice solo nella prima udienza di discussione, ex art. 443 cod. proc. civ. Decorso tale termine senza che il vizio sia stato rilevato, la questione non può essere più riproposta nei gradi successivi, prevalendo l’azione giudiziaria già intrapresa.
Anche in relazione all’eccezione di inammissibilità per preteso abuso del processo, la Corte territoriale aveva preso in esame la questione, escludendo che il comportamento della parte privata, pur avendo determinato un difettoso sviluppo dell’iter amministrativo, si fosse riverberato sul giudizio, sempre in ragione dell’avvenuta sanatoria del vizio di improcedibilità. La sentenza impugnata non è quindi incorsa in alcun vizio di omessa pronuncia, avendo fornito una spiegazione chiara ed esaustiva delle ragioni del rigetto del motivo d’appello.
Quanto alle ulteriori violazioni di legge indicate nella rubrica del motivo, la Corte le ha dichiarate inammissibili per genericità, non essendo state sviluppate nel corpo del motivo, in ossequio al principio di specificità di cui all’art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c., che richiede l’illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che giustificano la cassazione della pronunzia (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 17224 del 2020). Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del Ministero al pagamento delle spese processuali, distratte in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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