Il gip decide sul singolo atto senza conflitto di competenza (Cass. pen. Sez. I n. 36808 del 20.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice per le indagini preliminari è giudice del singolo atto e non del processo: può valutare la propria competenza solo in relazione al provvedimento richiestogli. Se provvede sulla richiesta senza ricusare esplicitamente la competenza, la sua potestà decisoria è esaurita e la decisione produce effetti limitatamente a quel provvedimento, ai sensi dell’art. 22, comma 2, cod. proc. pen. Non è pertanto configurabile un conflitto negativo di competenza quando il giudice investito per primo abbia in sostanza rigettato la richiesta, senza declinare la competenza sull’intero procedimento. Il giudice dell’udienza preliminare che ritenga insussistente il conflitto deve pronunciare sentenza ai sensi dell’art. 22, comma 3, cod. proc. pen. Nel delitto di truffa commesso mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile, il tempo e il luogo di consumazione coincidono con quelli del versamento eseguito dalla persona offesa.

Il Fatto

Il procedimento riguarda due indagati per il delitto di cui all’art. 640, secondo comma, n. 2 ter, cod. pen., contestato per avere carpito con frode la fiducia della persona offesa e averla indotta a recarsi presso un ufficio postale per effettuare un’operazione di giroposta dell’intera somma giacente sul suo conto, accreditandola su una carta ricaricabile.

Investito della richiesta di sequestro preventivo della carta, il GIP del Tribunale di Nocera Inferiore ha rilevato la propria incompetenza territoriale e disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero. All’esito dell’udienza preliminare, il GIP del Tribunale di Civitavecchia ha sollevato conflitto negativo di competenza, individuando il luogo di consumazione del reato in quello in cui era stata compiuta l’operazione dispositiva.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il conflitto insussistente. Il provvedimento con cui il GIP di Nocera Inferiore ha per primo rilevato la propria incompetenza rientra tra quelli disciplinati dall’art. 22 cod. proc. pen. e non è idoneo a determinare una declinatoria riferita all’intero procedimento: la sua efficacia resta limitata al singolo atto richiesto, cioè al sequestro della carta.

Il giudice investito per primo della richiesta non ha ricusato esplicitamente la propria competenza, ma ha in sostanza rigettato la richiesta di sequestro, e a quel solo provvedimento si estendono gli effetti della decisione, ai sensi dell’art. 22, comma 2, cod. proc. pen. Il Collegio richiama il principio secondo cui il gip è giudice del singolo atto e non del processo: una volta provveduto senza rilevare l’incompetenza, la sua potestà decisoria è esaurita e non gli è consentito sollevare questioni di competenza con separata ordinanza (Sez. 1, n. 3731 del 22/05/2000).

In senso conforme è stato deciso che non è configurabile conflitto negativo di competenza qualora il giudice ordinario, investito del procedimento a seguito di declinatoria di incompetenza funzionale resa dal gip presso il Tribunale per i minorenni, ritenga a sua volta competente quest’ultimo, perché l’ordinanza di incompetenza produce effetti limitatamente al provvedimento richiesto (Sez. 1, n. 31060 del 22/05/2018).

Ne deriva che, in sede di udienza preliminare, il GIP del Tribunale di Civitavecchia avrebbe dovuto pronunciare sentenza ai sensi dell’art. 22, comma 3, cod. proc. pen., non avendo il giudice di Nocera Inferiore assunto alcuna decisione in punto di competenza idonea a integrare il conflitto.

Quanto alla trasmissione degli atti, la Corte applica il principio per cui, nella truffa con profitto conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile, tempo e luogo di consumazione sono quelli in cui la persona offesa ha versato il denaro sulla carta, operazione che realizza contestualmente il conseguimento del bene da parte dell’agente e la perdita definitiva dello stesso da parte della vittima (Sez. 2, n. 23781 del 17/07/2020). Poiché il versamento è avvenuto in un Comune ricadente nella giurisdizione del Tribunale di Nocera Inferiore, gli atti sono trasmessi al Procuratore della Repubblica presso quel Tribunale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 22 c.p.p.

Tutte le 16 sentenze sull'art. 22 c.p.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *