La sentenza che dispone il lavoro di pubblica utilità è inappellabile (Cass. pen. Sez. 2 n. 8844 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di primo grado che dispone la sola sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità non è appellabile, ma è ricorribile esclusivamente per cassazione, ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen.. Il giudice di appello, investito dell’impugnazione a seguito della conversione del ricorso per cassazione disposta dalla Corte di legittimità, difetta di potere deliberativo e deve dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione originaria, senza che la sentenza rescindente possa obbligarlo a svolgere un giudizio non consentito dalla legge. La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato in primo grado per il reato di ricettazione, proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza, che disponeva la sostituzione della pena detentiva con la sanzione del lavoro di pubblica utilità. La Corte di cassazione convertiva il ricorso in appello, trasmettendo gli atti al giudice di secondo grado. La Corte di appello, tuttavia, dichiarava inammissibile l’impugnazione, rilevando che la sentenza di condanna a pena sostitutiva era inappellabile ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. Avverso tale ordinanza, il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’inosservanza del principio rescindente e l’abnormità del provvedimento.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, confermando l’ordinanza di inammissibilità emessa dal giudice d’appello. La Corte ha precisato che, investita dell’impugnazione a seguito della conversione operata dalla Corte di legittimità, la Corte di appello non poteva che dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione originaria. La sentenza di primo grado, disponendo la sola sanzione del lavoro di pubblica utilità, rendeva la decisione non più appellabile ma solo ricorribile per cassazione; il giudice di secondo grado, quindi, difettando di potere deliberativo, non poteva che assumere la decisione di inammissibilità, senza che la precedente sentenza rescindente potesse obbligarlo a un giudizio ab origine non consentito.
Quanto alla dedotta abnormità, la Corte ne ha rilevato la manifesta infondatezza, osservando che la sentenza di primo grado conteneva un’accurata ricostruzione dei fatti e una motivazione idonea a giustificare la revoca dell’ordinanza ammissiva del testimone indicato dalla difesa. L’inammissibilità originaria dell’impugnazione è stata ulteriormente motivata dalla natura del teste, qualificabile come imputato di reato connesso o collegato, e dalla sostanziale irrilevanza della circostanza esposta dall’imputato nel corso del suo esame. La Corte ha aggiunto che l’audizione del teste non avrebbe comunque potuto fornire efficacia scriminante alla condotta, considerato che il ricorrente aveva ricevuto un rilevante quantitativo di merce provento di furto, sfornito di documenti giustificativi quali fatture o bolle di accompagnamento.
La Corte ha infine rilevato che l’appello originario difettava di specificità nella contestazione degli elementi costitutivi del reato di ricettazione, avendo il giudice di primo grado motivato in base alla non attendibile giustificazione fornita circa la provenienza della merce. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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