Restituzione nel termine per assenza legittima ex art 175 comma 2.1 cpp (Cass. pen. Sez. II n. 36038 del 13.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La restituzione nel termine per proporre impugnazione, ai sensi dell’art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen., deve essere accordata anche nei casi di assenza dichiarata legittimamente, quando non fondata su elementi di certezza ma ritenuta comunque provata dal giudice, ovvero derivante da sottrazione volontaria, allorché l’imputato provi di non avere avuto conoscenza della pendenza del giudizio e di non aver potuto, in ragione di tale ignoranza incolpevole, proporre impugnazione senza sua colpa. La novella processuale ha adottato uno schema binario: la restituzione nel termine opera nei casi di assenza legittima, mentre l’istituto della rescissione del giudicato resta applicabile ai soli casi di erronea dichiarazione di assenza, in difetto dei presupposti previsti dall’art. 420-bis cod. proc. pen. Il giudice dell’esecuzione non può convertire d’ufficio il rimedio restitutorio attivato nel diverso mezzo di impugnazione straordinario ritenuto proprio.
Il Fatto
La ricorrente è stata condannata con sentenza del Tribunale di Roma per concorso in rapina aggravata e altro reato, alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 1.500,00 di multa. La sentenza è divenuta irrevocabile nel novembre 2023. La condannata ha proposto istanza di restituzione nel termine per impugnare, deducendo di non aver avuto alcuna conoscenza del procedimento, essendo stata giudicata in assenza dopo elezione di domicilio presso il difensore di ufficio nel corso delle indagini preliminari.
La Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’istanza, ritenendo erroneo il rimedio attivato: trattandosi di denuncia di erronea dichiarazione di assenza, l’unico mezzo esperibile sarebbe stato la rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., senza possibilità di conversione del rimedio. Avverso tale decisione la condannata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’individuazione del mezzo di impugnazione straordinario.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene il ricorso ammissibile e fondato. La questione riguarda l’individuazione del rimedio esperibile avverso una sentenza irrevocabile pronunciata all’esito di un processo del quale l’imputata assume di non aver avuto conoscenza. Il Collegio verifica anzitutto il regime intertemporale: l’istanza è regolata dall’art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 11, comma 1, lett. b), n. 1, del d.lgs. n. 150 del 2022, poiché la sentenza da impugnare è stata emessa in data 26 marzo 2023.
Il giudice di legittimità richiama l’art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2022, che fa decorrere l’applicazione delle nuove disposizioni, tra cui l’art. 175 cod. proc. pen., dalle impugnazioni avverso sentenze pronunciate successivamente all’entrata in vigore del decreto, applicabile dal 31 dicembre 2022 per effetto dell’art. 99-bis d.l. n. 162 del 2022, convertito nella legge n. 199 del 2022. Sul punto la Corte richiama Sez. 4, n. 38253 del 01.10.2024 e Sez. 2, n. 20899 del 24.02.2023.
Nel merito, la novella ha introdotto una nuova ipotesi di restituzione per l’imputato giudicato in assenza, subordinata a due condizioni: la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e quella di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza colpa. Tali condizioni mirano a precludere il rimedio a chi, pur formalmente assente, abbia successivamente conosciuto il processo in tempo utile per intervenire o impugnare.
La Corte enuncia il criterio distintivo: la restituzione nel termine ex art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen. è esperibile nei casi di assenza dichiarata legittimamente, mentre la rescissione del giudicato opera nei casi di erronea dichiarazione di assenza. Sul punto richiama Sez. 5, n. 19023 del 26.03.2026 e Sez. 6, n. 1283 del 20.11.2024. L’ordinanza impugnata ha malinteso tali principi, avendo qualificato l’istanza come rivolta contro l’erronea dichiarazione di assenza anziché contro l’incolpevole ignoranza del processo. Da qui l’annullamento del provvedimento, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per nuovo esame sulla fondatezza dell’istanza di restituzione nel termine.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 175 c.p.p. – Restituzione nel termine
- Art. 420-bis c.p.p. – Assenza dell'imputato
- Art. 629-bis c.p.p. – Rescissione del giudicato