Ricusazione del giudice: termine decorre dalla conoscenza della situazione (Cass. pen. Sez. V n. 35799 del 31.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di ricusazione introduce un procedimento di carattere rigorosamente formale, sia per il termine che per le modalità di presentazione della richiesta, secondo il disposto degli artt. 30, commi 3 e 4, e 38, commi 1 e 2, cod. proc. pen. Tale procedimento resta del tutto indipendente rispetto a quello eventualmente introdotto da una parallela richiesta di astensione, trovando i due iter i loro punti di interferenza solo nell’eventuale anteriorità della rispettiva definizione, ai sensi dell’art. 39 cod. proc. pen. Il termine di tre giorni decorre dalla conoscenza della situazione fondante la ricusazione: il silenzio del giudice su istanze difensive non lo differisce e non vale a integrare alcuna causa di ricusazione. Costituiscono, infatti, mere doglianze avverso provvedimenti del giudice ricusato, non cause di ricusazione, le scelte processuali opinabili, la mancata ammissione di prove o l’omesso esame di eccezioni, rimediabili con gli ordinari strumenti di impugnazione.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto istanza di ricusazione nei confronti del giudice assegnatario del procedimento pendente dinanzi al Tribunale, deducendo a fondamento la non ammissione della prova a discarico, l’omesso esame di profili di incompetenza e la mancata pronuncia sull’istanza di assoluzione immediata ex art. 129 cod. proc. pen. dal capo di accusa di truffa processuale.
La Corte d’appello ha dichiarato inammissibili le richieste, ritenendole intempestive. Il ricorrente ha impugnato tale decisione sostenendo che solo all’udienza dell’8 marzo 2025 le condotte sarebbero divenute compiutamente manifeste, non essendolo all’udienza del 20 dicembre 2024. La questione approda in Cassazione sul profilo della tempestività.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è infondato. La Corte muove dalla natura formale del procedimento di ricusazione e dalla reciproca autonomia tra ricusazione e astensione. I due procedimenti si intersecano solo nella decorrenza del termine: se il giudice ha raccolto l’invito ad astenersi, il termine non decorre finché non sia nota l’eventuale decisione di rigetto, potendosi configurare in capo alla parte una legittima aspettativa a veder riconosciuta la propria prospettazione, come affermato dalle Sezioni Unite n. 36847 del 26/06/2014.
Nel caso concreto, la situazione fondante la ricusazione era nota già al momento dell’invito ad astenersi, quando l’istanza non venne immediatamente accolta e il giudice si riservò di decidere all’udienza successiva. Già tale riserva, di per sé, poteva legittimare il decorso del termine.
Anche volendo valorizzare il rinvio della decisione all’udienza del 20 dicembre 2024, alla quale era presente il ricorrente con il proprio difensore, l’istanza risultava respinta con decorrenza, quantomeno da tale data, del termine di tre giorni di cui all’art. 38 cod. proc. pen., con conseguente inammissibilità della ricusazione proposta solo l’8 marzo 2025. Nessuna rilevanza assume l’invocato silenzio del giudice sulle richieste ex art. 129 cod. proc. pen., circostanza che, nell’ottica difensiva, avrebbe semmai dovuto confermare la tesi sostenuta.
La Corte aggiunge che la prospettazione è anche manifestamente infondata nel merito. La difesa deduce, in realtà, solo profili di impugnazione dei provvedimenti del giudice ricusato, non cause di ricusazione: non un’indebita manifestazione del convincimento sui fatti, ipotizzabile solo quando l’esternazione avvenga senza necessità funzionale e fuori dal collegamento con l’esercizio delle funzioni, come chiarito da Sez. 5 n. 3033 del 2017 e Sez. 6 n. 43965 del 2015; non una grave inimicizia, che va riscontrata in rapporti personali estranei al processo, secondo Sez. 5 n. 11968 del 2010, e che in concreto è insussistente, ponendosi le condotte evocate all’interno di una fisiologica dialettica processuale, rimediabile con gli ordinari strumenti di impugnazione. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.