Truffa a consumazione prolungata: competenza radicata nel luogo di completamento dell’operazione unitaria (Cass. pen. Sez. 1 n. 5126 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Configura la truffa c.d. a consumazione prolungata la condotta in cui la percezione dei singoli emolumenti sia riconducibile ad un originario ed unico comportamento fraudolento, con la conseguenza che il momento della consumazione del reato è quello in cui cessa la situazione di illegittimità e si completa l’operazione con il conseguimento del profitto illecito. Al fine dell’individuazione della competenza territoriale, in tale fase deve aversi riguardo alla prospettazione accusatoria, incentrata sul capo di imputazione; ove questo descriva un’unica operazione fraudolenta articolata in più fasi collegate, la competenza radicata nel luogo in cui si è perfezionata l’ultima di esse, ovvero dove è avvenuto il versamento del saldo del prezzo.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un’ordinanza con cui il Tribunale di Rimini sollevava conflitto negativo di competenza, ai sensi dell’art. 30 cod. proc. pen., avverso la sentenza del Tribunale di Torino che si era spogliato della cognizione sul procedimento. Il capo di imputazione contestava il reato di truffa, commesso in danno di una persona offesa, per l’acquisto di un’autovettura, perfezionatosi mediante il versamento di una somma quale saldo del prezzo pattuito, avvenuto in Torino. Il Tribunale di Rimini riteneva che, trattandosi di reato a consumazione prolungata con pluralità di disposizioni patrimoniali collegate, la competenza appartenesse al Tribunale di Torino, luogo di consumazione dell’ultima fase.
Il Tribunale di Torino aveva invece accolto la tesi difensiva, considerando le due fasi come autonome e non collegate, e disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Rimini, luogo della prima erogazione patrimoniale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel dirimere il conflitto, ricostruisce la sequenza degli accadimenti criminosi come incontroversa. L’operazione fraudolenta si era sviluppata in due momenti: un primo acconto, versato con due bonifici, e un successivo saldo del prezzo, versato in un secondo momento. La decisione si fonda sulla qualificazione del fatto come reato a consumazione prolungata, categoria nella quale la percezione dei singoli emolumenti è riconducibile ad un originario ed unico comportamento fraudolento, come chiarito da Sez. 2, n. 57287 del 30/11/2017, Trivellini, Rv. 272250 – 01.
La Corte precisa che la ricostruzione degli accadimenti criminosi, in sede di individuazione del giudice competente, prescinde dall’accertamento processuale sui fatti, proprio del giudizio di cognizione. In questa fase, assume rilievo esclusivo la prospettazione accusatoria, così come cristallizzata nel capo di imputazione, la quale prefigurava una truffa a consumazione prolungata, articolata in una condotta fraudolenta unitaria ma sviluppatasi in più fasi distinte.
Il momento consumativo del reato coincide con il completamento dell’operazione e con il conseguimento del profitto illecito, individuato nel versamento del saldo del prezzo, eseguito in Torino. Tali principi risultano conformi ai precedenti citati, quali Sez. 2, n. 47247 del 06/10/2015, Del Gaudio, Rv. 265364 – 01 e Sez. 2, n. 26256 del 24/04/2007, Cornello, Rv. 237299 – 01.
In accoglimento della tesi del Tribunale di Rimini, la Corte dichiara la sussistenza del conflitto negativo e radica la competenza in capo al Tribunale di Torino, cui dispone trasmettersi gli atti.
Nota della Redazione
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