Decreto ingiuntivo non esecutivo e inopponibilità al fallimento (Cass. civ. Sez. 1 n. 13344 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto è opponibile al fallimento solo se, prima della dichiarazione di fallimento, sia stato dichiarato esecutivo dal giudice ai sensi dell’art. 647 c.p.c.. Tale provvedimento non ha natura meramente dichiarativa ma costituisce una vera e propria attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio e della regolarità della notificazione, alla quale soltanto consegue il passaggio in giudicato formale e sostanziale del decreto. L’eventuale concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 642 c.p.c. e la mancata tempestiva opposizione del debitore non sono sufficienti a determinare l’opponibilità del titolo alla massa dei creditori. Il credito deve essere, in mancanza, accertato nella procedura concorsuale ex art. 52 l.fall..
Il Fatto
La società cessionaria di crediti di una banca aveva chiesto l’ammissione allo stato passivo del fallimento di una società debitrice, per una somma complessiva in collocazione chirografaria. Il giudice delegato aveva rigettato la domanda rilevando, per la parte rilevante, l’inopponibilità del decreto ingiuntivo di cui la creditrice era titolare, in quanto privo della necessaria dichiarazione di esecutorietà. Il tribunale, adito in sede di opposizione allo stato passivo, aveva confermato tale decisione, sostenendo che il decreto ingiuntivo non opposto, ma privo dell’esecutorietà ex art. 647 c.p.c. in data anteriore al fallimento, non è opponibile alla procedura.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel dichiarare l’inammissibilità dei motivi di ricorso, ha ribadito il principio per cui l’opponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo non opposto decorre dalla data di emissione del provvedimento di esecutorietà di cui all’art. 647 c.p.c..
Con tale provvedimento, il giudice compie un’attività di natura giurisdizionale avente ad oggetto la verifica del contraddittorio e la regolarità della notificazione; solo da quel momento il decreto passa in cosa giudicata formale e sostanziale. Non rilevano, a tal fine, né l’avvenuta concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 642 c.p.c., né la mancata tempestiva opposizione alla data della dichiarazione di fallimento, né la successiva emissione del provvedimento ex art. 647 c.p.c., atteso che, intervenuto il fallimento, ogni credito deve essere accertato nel concorso dei creditori ex art. 52 l.fall..
La Corte ha, inoltre, escluso profili di illegittimità costituzionale degli artt. 45 l.fall. e 647 c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., ritenendo tale interpretazione coerente con il principio della cristallizzazione degli effetti del fallimento alla data della declaratoria, e la violazione dell’art. 1, protocollo n. 1, CEDU.
Illegittimo affidamento e presunzioni derivanti dalla mancata opposizione non possono, infine, supplire alla mancanza del requisito dell’esecutorietà, valendo solo, al più, quali elementi indiziari sull’esistenza del credito e non sulla sua opponibilità alla massa. Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente anche al pagamento della sanzione pecuniaria ex art. 96, commi 3° e 4°, c.p.c..
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Nota della Redazione
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