Riqualificazione d’ufficio e divieto di reformatio in peius nel giudizio di appello (Cass. pen. Sez. 3 n. 13005 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello può procedere a una diversa qualificazione giuridica del fatto anche in assenza di impugnazione del pubblico ministero, purché non derivi un trattamento sanzionatorio più grave, operando il principio del divieto di reformatio in peius. L’erroneo richiamo formale a una disposizione dichiarata costituzionalmente illegittimo, quale l’art. 73, comma 1-bis, d.P.R. n. 309/1990, integra un mero errore materiale, che non determina un difetto di correlazione tra accusa e sentenza. Il diniego dell’attenuante del fatto di lieve entità non può fondarsi esclusivamente sul dato ponderale, ma deve considerare i parametri di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, secondo l’indirizzo delle Sezioni Unite n. 51063 del 2018. Quando la motivazione richiama un aumento per la continuazione non applicato nel dispositivo, prevale il dispositivo, non occorrendo rettifica ex art. 619 cod. proc. pen. La correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo è preclusa al giudice di legittimità ex art. 130 cod. proc. pen., ove il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato, in esito a giudizio abbreviato, alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 18.000 di multa per la detenzione a fini di spaccio di grammi 119,01 di cocaina, suddivisa in 147 involucri. La Corte d’appello di Bari aveva confermato la sentenza di primo grado. Avverso tale decisione, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego della fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, nonché alla riqualificazione d’ufficio del fatto ex art. 73, comma 1-bis, d.P.R. n. 309/1990, in assenza di impugnazione del pubblico ministero.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato il ricorso inammissibile, esaminando le singole censure. Quanto alla prima doglianza, il Collegio ha chiarito che il giudice può sempre attribuire una diversa qualificazione giuridica al fatto, senza che occorra l’impugnazione del pubblico ministero, a condizione che non ne derivi un trattamento sanzionatorio più sfavorevole per l’imputato. Nel caso di specie, la Corte ha escluso che il giudice d’appello avesse operato una siffatta riqualificazione, essendo il richiamo all’art. 73, comma 1-bis, d.P.R. n. 309/1990 — dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 — un semplice refuso, privo di effetti sulla qualificazione giuridica del fatto e sull’imputazione.
In relazione al diniego del fatto di lieve entità, la Corte ha reputato la censura manifestamente infondata. Il giudice territoriale non aveva basato la propria decisione esclusivamente sul dato ponderale, ma aveva valutato anche le modalità del fatto, segnatamente il rinvenimento di un bilancino e del materiale di confezionamento, elementi sintomatici di un’agire professionale. Tale valutazione risulta conforme all’indirizzo espresso dalle Sezioni Unite n. 51063 del 27.09.2018, secondo cui la lieve entità può essere riconosciuta solo in presenza di una minima offensività penale della condotta, desumibile dal dato qualitativo e quantitativo e dagli altri parametri normativi.
Quanto al diniego delle attenuanti generiche, la Corte ha ricordato che il giudizio del merito è insindacabile in sede di legittimità se la motivazione non è contraddittoria e dà conto degli elementi considerati preponderanti. Nel caso di specie, il richiamo ai precedenti penali dell’imputato, uno dei quali specifico, è stato ritenuto sufficiente a giustificare l’esclusione delle attenuanti, in conformità alla giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 43952 del 2017).
Infine, la Corte ha escluso la necessità di procedere alla rettifica ex art. 619 cod. proc. pen. richiesta dal Procuratore generale, rilevando che il contrasto tra motivazione e dispositivo — laddove la prima menziona erroneamente un aumento per la continuazione e il secondo non lo prevede — si risolve a favore del dispositivo, che prevale. Quanto all’errore materiale contenuto nel dispositivo, che richiama l’art. 73, comma 1-bis, d.P.R. n. 309/1990, la Corte ne ha dichiarato l’insuscettibilità di correzione in sede di legittimità, in ragione del disposto dell’art. 130 cod. proc. pen., che preclude tale facoltà al giudice competente a conoscere dell’impugnazione, ove la stessa sia dichiarata inammissibile.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 130 c.p.p. – Correzione di errori materiali
- Art. 619 c.p.p. – Rettificazione di errori non determinanti annullamento