Scambio elettorale politico-mafioso senza prova del metodo mafioso (Cass. pen. Sez. V n. 23854 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di scambio elettorale politico-mafioso, la fattispecie di cui all’art. 416-ter cod. pen., nella formulazione risultante dalla legge 21 maggio 2019, n. 43, non richiede la prova dell’utilizzo del metodo mafioso quando l’accordo sia stipulato con soggetto appartenente o stabilmente riferibile a un’associazione di cui all’art. 416-bis cod. pen. Le due ipotesi — accordo sorretto dal metodo mafioso e accordo con soggetto appartenente al sodalizio — sono alternative: la connotazione mafiosa del patto è immanente alla qualità di appartenenza del procacciatore e al contesto di assoggettamento territoriale. Non è necessaria una condanna definitiva per il delitto associativo, essendo sufficiente l’accertamento di una situazione di contiguità funzionale. In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa coltivata deve corrispondere esattamente all’oggetto della tutela apprestata dall’ordinamento e non può essere intrinsecamente illecita; l’evocazione della forza del sodalizio costituisce indice sintomatico del dolo di estorsione.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma, in sede di riesame, ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata a un indagato per i reati di scambio elettorale politico-mafioso e tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Secondo l’accusa, il ricorrente — soggetto riferibile a un clan camorristico — avrebbe promesso e procacciato voti a un candidato alle elezioni amministrative, in cambio della disponibilità del politico a soddisfare interessi economici e amministrativi propri e del gruppo di riferimento.
Il Tribunale ha ritenuto non necessaria la prova dell’effettivo utilizzo di un metodo mafioso, considerando la connotazione mafiosa insita nella qualità soggettiva del procacciatore. Ha inoltre escluso la riconduzione dell’episodio estorsivo all’art. 393 cod. pen., valorizzando la natura illecita del rapporto creditizio. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce l’evoluzione normativa dell’art. 416-ter cod. pen., introdotto nel 1996 e modificato dalla legge 17 aprile 2014, n. 62 e dalla legge 21 maggio 2019, n. 43. Quest’ultimo intervento ha spostato il fuoco dalle modalità del condizionamento del consenso al profilo soggettivo di chi compie l’operazione, prevedendo come alternative l’ipotesi dell’accordo sorretto dal metodo mafioso e quella dell’accordo con soggetti appartenenti alle associazioni di cui all’art. 416-bis cod. pen.
Su questa base il Collegio richiama il proprio orientamento (Sez. 6 n. 43186 del 11.09.2024), secondo cui non è più necessaria la previsione dell’utilizzo di un metodo mafioso nel patto intercorso con soggetto appartenente a una consorteria mafiosa, anche operante uti singulus. La nuova formulazione è intesa ad ampliare lo spettro delle condotte penalmente rilevanti. Ne deriva il superamento del precedente indirizzo che distingueva l’accordo stipulato nell’interesse della cosca da quello del soggetto intraneo agente uti singulus (Sez. 6 n. 9442 del 20.02.2019; Sez. 6 n. 36079 del 10.05.2016; Sez. 6 n. 25302 del 19.05.2015; Sez. 6 n. 37374 del 06.05.2014). È quindi infondata la doglianza sulla mancanza di prova del metodo mafioso.
Quanto alla dedotta insussistenza dell’appartenenza al clan, la Corte osserva che il riferimento alla categoria dei soggetti appartenenti a sodalizi mafiosi non richiede una condanna definitiva, essendo sufficiente una situazione di contiguità funzionale (Sez. Un. n. 111 del 04.01.2018). I giudicati assolutori richiamati dalla difesa riguardano fatti fino al 2008, mentre le evidenze acquisite concernono condotte successive. La Corte ritiene immune da vizi logici la conclusione secondo cui l’indagato ha ostentato in più occasioni la propria appartenenza al clan. Infondata è anche la censura sull’accordo elettorale, poiché la prova è desumibile in via indiziaria e il mancato incremento delle preferenze è irrilevante (Sez. 5 n. 42651 del 03.10.2024; Sez. 5 n. 26426 del 07.05.2019).
Il secondo motivo è inammissibile. Secondo le Sezioni Unite Filardo (Sez. U n. 29541 del 16.07.2020), il reato di cui all’art. 393 cod. pen. presuppone una pretesa astrattamente tutelabile. Nel caso di specie il Tribunale ha congruamente escluso tale qualificazione, valorizzando la natura intrinsecamente illecita del rapporto e l’animus coercitivo desumibile dalle modalità dell’aggressione. L’aggravante del metodo mafioso ricorre, inoltre, quando l’azione risulti rafforzata dall’evocazione della forza del sodalizio, purché idonea a ingenerare una condizione di assoggettamento nella vittima (Sez. 5 n. 42651 del 03.10.2024; Sez. 3 n. 44298 del 18.06.2019).
Manifestamente infondato è, infine, il motivo sulle esigenze cautelari. Per i reati compresi nell’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. opera la duplice presunzione relativa di sussistenza delle esigenze e di adeguatezza della custodia in carcere, prevalente, in quanto speciale, rispetto all’art. 274 cod. proc. pen. e non superabile dal solo decorso del tempo (Sez. 2 n. 1709 del 23.12.2025; Sez. 4 n. 29237 del 11.06.2025). Il ricorso è rigettato con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 393 c.p. – Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone
- Art. 416-bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Art. 416-ter c.p. – Scambio elettorale politico-mafioso
- Art. 51 c.p.p. – Uffici del pubblico ministero - Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale
- Art. 274 c.p.p. – Esigenze cautelari