Sospensione post-sisma e secondo acconto IRES: niente scomputo integrale degli acconti non versati (Cass. civ. Sez. 5 n. 21470 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di agevolazioni fiscali conseguenti al sisma dell’Abruzzo del 2009, la sospensione dei termini di versamento e la successiva ripresa rateale degli stessi — nella misura ridotta del 40 per cento — non eliminano l’obbligazione tributaria, ma si limitano a modularne temporalmente e quantitativamente l’adempimento. Ne consegue che gli acconti d’imposta non versati per effetto di tale disciplina non possono essere portati integralmente in detrazione, essendo ammesso lo scomputo delle sole somme effettivamente versate ai sensi dell’art. 22 del d.P.R. n. 917 del 1986. Deve, pertanto, ritenersi legittima la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, fondata sui dati dichiarati dal contribuente, laddove il termine per il versamento dell’acconto sia successivo alla cessazione del regime di sospensione.
Il Fatto
A seguito di un controllo automatizzato della dichiarazione UNICO 2011, l’Agenzia delle entrate contestava alla società l’omesso versamento del secondo acconto IRES per il periodo d’imposta 2010, scaduto il 30 novembre 2010. La contribuente, avente domicilio fiscale in uno dei comuni del “cratere sismico”, impugnava la cartella, sostenendo che la normativa emergenziale avrebbe sospeso i versamenti e che il pagamento del secondo acconto non sarebbe stato dovuto o sarebbe stato comunque ripreso nelle forme ridotte e rateizzate previste dall’art. 33, comma 28, della legge n. 183 del 2011.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, accogliendo l’appello dell’Ufficio, riteneva legittima la ripresa a tassazione, considerando che la sospensione era cessata il 30 giugno 2010 per i contribuenti con volume d’affari superiore alla soglia normativa. La società ha quindi impugnato la decisione in cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondata la tesi della contribuente. Il motivo si basava sulla premessa che alla data di scadenza del secondo acconto la società fosse ancora assoggettata al regime di sospensione, ma tale circostanza non ha trovato riscontro nel quadro normativo e fattuale accertato dai giudici di merito: la società, pur rientrando tra i soggetti con domicilio fiscale nel “cratere”, aveva un volume d’affari superiore alla soglia rilevante e, pertanto, il regime di sospensione era cessato il 30 giugno 2010, come dedotto dall’Ufficio e non validamente smentito.
La Corte ha evidenziato che il tentativo di estendere gli effetti della disciplina emergenziale oltre i limiti temporali previsti avrebbe trasformato un differimento in una sostanziale esclusione della debenza dell’imposta, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità in materia di agevolazioni per eventi calamitosi. In tale ambito, la Suprema Corte ha richiamato il principio per cui la rateizzazione prevista dall’art. 39 del d.l. n. 78 del 2010 non consente lo scomputo integrale di acconti non versati, poiché l’art. 22 TUIR ammette la detrazione delle sole somme effettivamente pagate (Cass., Sez. 5, ordinanza 5 maggio 2025, n. 11740).
Anche a voler ipotizzare l’applicabilità della disciplina emergenziale al caso di specie, la stessa non avrebbe comunque potuto tradursi nell’esclusione della debenza dell’acconto: al più, avrebbe inciso sulle modalità e sulla misura del recupero, che deve avvenire nei limiti della riduzione al 40 per cento, ferma restando la sussistenza del debito tributario. La Corte ha ribadito che il sistema normativo — dalla sospensione dei termini alla ripresa rateale, fino alla riduzione dell’ammontare dovuto — non elimina l’obbligazione, ma ne modula soltanto l’adempimento temporale e quantitativo, come già chiarito in precedenti pronunce (Cass., Sez. 5, ordinanza 8 aprile 2024, n. 9385).
La decisione della CTR, che ha ritenuto legittima la cartella emessa dopo la cessazione del regime di sospensione, è stata quindi confermata, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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