Silenzio-assenso sul nulla osta paesaggistico abrogato e ordine di demolizione dovuto (C.G.A.R.S. n. 90 del 01.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del silenzio-assenso sulle richieste di nulla osta alla Soprintendenza, già previsto dall’art. 46 l. r. Sicilia n. 17/2004, è stato implicitamente abrogato per effetto dell’art. 7 l. r. n. 5/2011, che ha richiamato l’art. 20, quarto comma, legge n. 241/1990, il quale esclude il silenzio-assenso per i procedimenti riguardanti il patrimonio paesaggistico e l’ambiente. Il privato non può quindi invocare alcun affidamento su un parere auto-formatosi quando l’istanza sia stata presentata dopo l’entrata in vigore di tale esclusione. L’atto di annullamento del permesso di costruire è provvedimento immediatamente lesivo, non atto interno o meramente strumentale, e va impugnato per evitarne il consolidamento. Ove il titolo edilizio manchi, l’ordine di demolizione costituisce atto dovuto, in ragione della doverosità della repressione degli abusi edilizi da parte dei comuni.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava davanti al TAR Sicilia l’ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Cefalù in relazione a opere in cemento armato realizzate su un appezzamento di terreno, per le quali assumeva essersi formato un permesso di costruire implicito ai sensi dell’art. 17 l. n. 1150/1942. L’Amministrazione aveva dapprima ritenuto essa stessa formatosi il titolo implicito e poi lo aveva annullato con determinazione del 28 maggio 2021, non impugnata.

Il TAR, con sentenza in forma semplificata, dichiarava inammissibile il ricorso: mancava il nulla osta della Soprintendenza e il provvedimento di annullamento non era stato gravato. Il privato appellava, deducendo la violazione del principio dell’affidamento quanto al parere auto-assentito e l’errata valutazione dell’inammissibilità, qualificando l’annullamento come atto di secondo grado prodromico all’ordine di demolizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge entrambi i motivi. Quanto al primo, rileva che l’istituto del silenzio-provvedimento favorevole sulle richieste di nulla osta ambientale è stato implicitamente abrogato per effetto dell’art. 7 l. r. n. 5/2011, di modifica dell’art. 23 l. r. n. 10/1991, che ha disposto il rinvio dinamico all’art. 20 legge n. 241/1990, il cui quarto comma esclude il silenzio-assenso per i procedimenti riguardanti il patrimonio paesaggistico e l’ambiente.

Poiché l’istanza di parere era stata presentata nel 2019, quando l’istituto risultava già espunto dall’ordinamento, non poteva configurarsi alcun legittimo affidamento. La Corte costituzionale n. 155 del 15 luglio 2021 si è limitata a evidenziare che il meccanismo era venuto meno «a partire dal 26 aprile 2011», cioè dall’entrata in vigore della legge regionale del 2011. La nota della Soprintendenza invocata dall’appellante, peraltro, non risulta digitalmente depositata e la circostanza è comunque irrilevante.

Quanto al secondo motivo, il Collegio conferma la inammissibilità, a prescindere dalla qualificazione dell’annullamento come atto di primo o di secondo grado. L’annullamento del permesso di costruire è provvedimento immediatamente lesivo, opposto al titolo edilizio e incidente direttamente sulla sfera giuridica dell’interessato, che avrebbe dovuto impugnarlo per evitare il consolidamento dei suoi effetti. La tesi dell’atto “intermedio ed esclusivamente strumentale” o “interno” contrasta con tale immediata lesività.

All’atto dell’adozione dell’ordinanza impugnata il ricorrente era privo di alcun valido titolo edilizio. L’ordine di demolizione non solo è legittimo, ma dovuto, in considerazione della doverosità della repressione degli abusi edilizi da parte dei comuni. L’infondatezza delle censure esime il Collegio dallo scrutinio del riproposto motivo di violazione dell’art. 17 della legge urbanistica e dall’esame dell’eccezione di omessa impugnazione dell’ordinanza n. 9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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