Accertamento al socio di società a ristretta base: valido il richiamo per relationem all’avviso societario (Cass. civ. Sez. 5 n. 1667 del 25.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’avviso di accertamento emesso nei confronti del socio di una società a ristretta base partecipativa è sufficientemente motivato per relationem quando richiami l’avviso di accertamento notificato esclusivamente alla società, ancorché non allegato, atteso che l’atto societario si presume conosciuto dai soci in ragione dello stretto legame partecipativo e del controllo che questi possono esercitare ai sensi dell’art. 2261 c.c.. L’obbligo di verifica, da parte del giudice di merito, della sussistenza dei presupposti di fatto che integrano l’obbligo di denuncia penale, rilevante ai fini del raddoppio dei termini di accertamento, sorge solo ove la questione sia stata ritualmente sollevata dalla parte nei gradi di merito. È inammissibile per difetto di autosufficienza il motivo di ricorso per cassazione che non riporti il contenuto degli atti processuali posti a fondamento della censura, non potendo il ricorrente limitarsi a un mero rinvio a fonti esterne.
Il Fatto
La società a ristretta base partecipativa, composta da due soci legati da parentela, riceveva un avviso di accertamento per maggior reddito relativo all’anno d’imposta 2005, emesso sulla base del raddoppio dei termini per la sussistenza di una fattispecie di reato di cui al d.lgs. n. 74/2000. L’Amministrazione finanziaria notificava quindi ai soci autonomi avvisi di accertamento fondati sulla presunzione di ripartizione dell’utile occulto in proporzione alla rispettiva partecipazione sociale, pari al 50% ciascuno.
I contribuenti impugnavano gli atti impositivi, contestando la mancata allegazione dell’avviso societario presupposto. Il giudice di primo grado rigettava il ricorso, argomentando la presunzione di conoscenza dell’avviso societario in ragione della ristretta compagine sociale; la Commissione tributaria regionale confermava la sentenza. I soci proponevano quindi ricorso per cassazione con tre motivi, cui resisteva l’Agenzia delle entrate con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo, con cui si deduceva la violazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 7 legge n. 212/2000 per la mancata allegazione dell’avviso societario a quelli personali dei soci, e lo dichiara infondato. Richiamando il proprio indirizzo consolidato, la Corte afferma che l’obbligo motivazionale è soddisfatto dall’avviso che rinvia per relationem a quello societario, ancorché notificato solo alla società: il socio, in virtù dello stretto legame partecipativo e del potere di controllo sulla documentazione sociale ex art. 2261 c.c., è in grado di conoscerne agevolmente il contenuto. Tale principio è confermato dai precedenti citati, tra cui Cass. n. 4239/2022.
Il secondo motivo, concernente l’omesso esame dei presupposti dell’obbligo di denuncia penale quale condizione per il raddoppio dei termini, è dichiarato inammissibile in quanto proposto per la prima volta in sede di legittimità. La Corte precisa che il dovere di verifica della sussistenza degli elementi di fatto che costituiscono l’obbligo di denuncia sorge in capo al giudice di merito solo ove la questione sia stata ritualmente sollevata dalle parti nei gradi di merito, evenienza non ricorrente nella fattispecie, non avendo il ricorrente riprodotto i passi degli atti processuali che ne dimostrassero la tempestiva proposizione.
Il terzo motivo, relativo alla nullità derivata degli avvisi per la notifica dell’atto presupposto a una società ormai estinta, è parimenti dichiarato inammissibile. La Corte osserva che la sentenza impugnata aveva qualificato la questione come nuova, affermazione non contestata dal ricorrente, il quale non aveva riprodotto gli atti dei gradi di merito a sostegno della sua tempestiva proposizione. Richiamando il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, la Corte precisa che, pur non dovendo tale principio interpretarsi in modo eccessivamente formalistico alla luce della sentenza della Corte EDU Succi e altri c. Italia, il motivo deve comunque contenere in sé tutti gli elementi necessari a consentire la valutazione della sua fondatezza, senza rinvio a fonti esterne.
La Corte affronta infine la questione della motivazione resa ad abundantiam dal giudice di merito su un motivo dichiarato inammissibile. Tale parte della motivazione deve considerarsi giuridicamente inesistente, poiché il giudice, dopo la statuizione di inammissibilità, si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito; ne consegue l’ammissibilità dell’impugnazione rivolta alla sola statuizione pregiudiziale e l’inammissibilità, per difetto di interesse, della parte che pretenda un sindacato anche sulla motivazione di merito. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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