Sospensione dell’assunzione illegittima e risarcimento del danno da mancato guadagno (TAR Campania n. 5963 del 25.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La pendenza di un giudizio promosso dal candidato pretermesso avverso gli atti della procedura di utilizzazione delle graduatorie non giustifica la sospensione dell’assunzione dei vincitori, ove la domanda cautelare sia stata respinta con provvedimento non impugnato. L’amministrazione non può integrare in sede processuale la motivazione del provvedimento di sospensione con ragioni diverse da quelle enunciate. Il danno da omessa assunzione all’esito di una procedura selettiva non coincide con la mancata erogazione di retribuzione e contribuzione, ma va liquidato equitativamente ai sensi dell’art. 1226 c.c. mediante abbattimento percentuale, in considerazione delle altre occasioni di guadagno e del risparmio di energie psico-fisiche.
Il Fatto
Il Comune di Santa Maria Capua Vetere avvia, con delibera di Giunta, una procedura per l’assunzione a tempo indeterminato di tre istruttori contabili mediante utilizzo di graduatorie di altri enti. Il ricorrente, collocato al secondo posto, diventa primo graduato dopo che l’ente di provenienza della candidata originariamente prima classificata non concede il necessario nulla osta.
La candidata pretermessa impugna la rideterminazione della graduatoria davanti al TAR Napoli, che respinge la domanda cautelare. Il Comune, con determinazione dirigenziale del 14 ottobre 2024, sospende «fino a conclusione del procedimento giudiziale» l’utilizzazione della graduatoria e l’assunzione del ricorrente. Questi impugna la sospensione e chiede la condanna dell’ente al risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare la questione di giurisdizione, ribadendo la competenza del giudice amministrativo: la domanda risarcitoria si connette a determinazioni connotate da discrezionalità in ordine all’attingimento alle graduatorie di altre pubbliche amministrazioni, e la vicenda esula dalla mera pretesa allo scorrimento di una graduatoria.
Nel merito, il Tribunale rileva che al momento dell’adozione della determina di sospensione gli atti impugnati dalla controinteressata non erano stati sospesi in sede cautelare: la relativa istanza era stata respinta con ordinanza non impugnata, e il ricorso è stato poi definitivamente rigettato. La tesi dell’amministrazione secondo cui la sospensione sarebbe stata necessitata dall’assenza di un accertamento cautelare sulla legittimità dell’intera procedura è erronea: il TAR Napoli aveva anzi stigmatizzato il diniego di nulla osta, non censurato, che aveva obbligato il Comune a modificare gli esiti della selezione.
Quanto ai procedimenti attivati dall’ANAC e dal Dipartimento della funzione pubblica, il Collegio esclude che possano fondare la sospensione: non sono stati posti alla base del provvedimento impugnato e non ne è consentita l’integrazione postuma della motivazione. Non sussistendo valide ragioni per la sospensione, i provvedimenti sono illegittimi e il pregiudizio lamentato è sussistente.
La Corte riconosce anche la condotta colposa dell’amministrazione, desunta dal contenuto del decisum cautelare e dal fatto che neppure dopo l’archiviazione del procedimento ANAC l’ente ha proceduto all’assunzione. Il danno da mancato guadagno ha come base di calcolo l’intero trattamento economico e previdenziale non goduto tra la data in cui l’assunzione sarebbe dovuta avvenire e quella dell’effettiva costituzione del rapporto. Tale importo è sottoposto ad abbattimento equitativo del 50%, per le altre occasioni di guadagno e il risparmio di energie psico-fisiche, con rivalutazione e interessi legali dalla pubblicazione della sentenza. Non è ristorabile il danno morale, dedotto genericamente e non provato.
Il ricorso è accolto. Il Comune è condannato al risarcimento secondo i criteri indicati e gli è assegnato il termine di sessanta giorni, ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., per formulare l’offerta risarcitoria.
Nota della Redazione
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