Revoca sequestro prevenzione: impugnabilità e rimessione alle Sezioni Unite (Cass. pen. Sez. V n. 34463 del 22.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il giudice di merito rigetta l’istanza di revoca del sequestro prodromico alla confisca di prevenzione non è compreso nell’elenco dei provvedimenti impugnabili delineato dall’art. 27, comma 1, d. lgs. n. 159 del 2011, neppure dopo la novella operata dalla legge n. 161 del 2017. Sulla sorte di tale provvedimento si registra un contrasto tra sezioni semplici: un orientamento lo ritiene inoppugnabile, un altro vi ammette l’opposizione nelle forme dell’incidente di esecuzione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Il Collegio dubita della premessa comune ai due indirizzi e prospetta il ricorso all’art. 10 d. lgs. n. 159 del 2011 quale norma generale di impugnazione. La questione è rimessa alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 618, comma 1, cod. proc. pen.
Il Fatto
I Procuratori della Repubblica presso i Tribunali di Roma e di Tivoli propongono l’applicazione di una misura di prevenzione personale e patrimoniale nei confronti di un proposto e chiedono il sequestro dei beni a lui riconducibili. Il Tribunale respinge l’istanza; la Corte di appello, in sede di gravame del pubblico ministero, dispone il sequestro. Nel vincolo resta coinvolta anche un’impresa individuale di un terzo, con spossessamento dell’unità commerciale e dei beni mobili strumentali.
Nel frattempo il procedimento principale si definisce in primo grado con decreto di confisca, senza che il terzo sia stato chiamato a partecipare. Pendente l’appello, il terzo chiede la revoca del sequestro dei beni che assume propri; la Corte di appello dichiara l’istanza inammissibile per difetto di legittimazione. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione, deducendo la violazione delle norme sulle misure di prevenzione e sull’incidente cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene di dover rimettere il ricorso alle Sezioni Unite, perché il vaglio del motivo presuppone la soluzione di una questione preliminare e potenzialmente assorbente: se il rigetto dell’istanza di revoca del sequestro sia inoppugnabile oppure reagibile con l’incidente di esecuzione. Sul punto esiste un contrasto tra sezioni semplici.
Le norme di riferimento sono gli artt. 10 e 27 d. lgs. n. 159 del 2011. La novella del 2017 ha ampliato l’elenco dei provvedimenti impugnabili, ricomprendendo l’applicazione, il diniego e la revoca del sequestro, ma non il rigetto delle istanze di revoca. Il secondo comma dell’art. 27 rinvia, per le impugnazioni, all’art. 10, che fissa il doppio grado di merito e il ricorso per cassazione per violazione di legge.
L’orientamento favorevole all’incidente di esecuzione valorizza la disciplina dell’opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen.; quello contrario esclude ogni rimedio e conclude per l’inammissibilità dell’atto. Entrambi muovono dalla stessa premessa: il sistema non contempla alcun rimedio avverso il rigetto.
Il Collegio confuta tale premessa. Il sequestro ha natura cautelare e prodromica; fino alla definitività della confisca il titolo giuridico dell’ablazione resta il sequestro. La tesi dell’inoppugnabilità lascerebbe così scoperto il diritto della parte a ottenere la rimozione del vincolo provvisorio, creando una zona franca priva di tutela. Anche la posizione del terzo, parte eventuale del procedimento, conforta la lettura estensiva dell’art. 10, in linea con le Sezioni Unite Yang Xinjao e Ricchiuto. Il conflitto potenziale con la giurisprudenza consolidata impone, in ogni caso, la rimessione alle Sezioni Unite.
Nota della Redazione
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