La manleva dell’appaltatore può fondarsi sulla clausola contrattuale acquisita in primo grado (Cass. civ. Sez. 3 n. 17306 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di prova documentale nel processo civile, il principio di non dispersione (o di acquisizione) della prova comporta che il fatto storico rappresentato nel documento prodotto in primo grado si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, senza che la sua utilizzabilità possa dipendere dalle successive scelte difensive della parte che lo ha offerto in comunicazione. Il giudice d’appello deve quindi tenere conto del contratto d’appalto contenente la clausola di manleva, ritualmente acquisito in primo grado e non materialmente ridepositato, purché il suo contenuto sia desumibile da altri atti processuali, come la sentenza di primo grado o la relazione del consulente tecnico d’ufficio. La stipula di un contratto d’appalto per lavori su strada pubblica non comporta automatico trasferimento della custodia dall’ente proprietario all’appaltatore, potendo l’ente essere esonerato solo se dimostra che l’area di cantiere è stata completamente enucleata, delimitata e affidata all’esclusiva custodia dell’appaltatore, con divieto assoluto di transito veicolare e pedonale.
Il Fatto
La proprietaria di un’abitazione conveniva in giudizio il Comune per ottenere il risarcimento dei danni provocati da un allagamento derivante dalla rottura di una condotta idrica, invocando la responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 cod. civ. e quella per fatto illecito ex art. 2043 cod. civ. Il Comune resisteva, chiamando in causa l’impresa appaltatrice dei lavori di recupero della strada, che rimaneva contumace.
Il Tribunale rigettava la domanda nei confronti dell’ente e condannava l’appaltatrice al risarcimento in via esclusiva. La Corte d’Appello, accogliendo l’appello incidentale della danneggiata, riformava la sentenza e condannava il Comune in solido con l’impresa, rigettando peraltro la domanda di manleva avanzata dall’ente nei confronti dell’appaltatrice per mancata produzione del contratto contenente la clausola.
La Motivazione della Corte
La Corte d’Appello aveva fondato la responsabilità solidale del Comune sul presupposto che la stipula di un contratto d’appalto per lavori su una strada pubblica non determina l’automatico trasferimento della custodia all’appaltatore. La responsabilità del custode ex art. 2051 cod. civ. resta in capo all’ente committente qualora la strada abbia continuato ad assolvere alla sua funzione di pubblico transito, non essendo stata interdetta al traffico veicolare e pedonale.
L’ente, inoltre, non poteva invocare il caso fortuito, poiché la condotta negligente dell’appaltatore non integra un evento oggettivamente eccezionale, imprevedibile ed inevitabile con l’ordinaria diligenza.
Con riferimento alla domanda di manleva, la Corte territoriale ne aveva dichiarato l’infondatezza rilevando che non risultava versato in atti il contratto d’appalto contenente la clausola di cui all’art. 22, in quanto il Comune non aveva depositato in appello il fascicolo di parte del primo grado. Il Comune ha impugnato tale statuizione, deducendo che il documento era stato ritualmente prodotto e che la sua esistenza non era mai stata contestata, essendo peraltro citato nella relazione del consulente tecnico d’ufficio.
La Corte di Cassazione ha accolto il motivo, richiamando il principio di non dispersione della prova, affermato dalle Sezioni Unite n. 4835 del 2023 e dalla Cass. n. 7923 del 2024, secondo cui il fatto storico rappresentato in un documento prodotto in primo grado si ha per dimostrato e la sua efficacia non si esaurisce nel singolo grado di giudizio. La mancata riproduzione del documento in appello non ne determina l’inutilizzabilità, dovendo il giudice tenerne conto se il contenuto è desumibile da altri atti processuali. La Corte ha precisato che, ove avesse ritenuto necessario esaminare il documento, il giudice d’appello avrebbe potuto ordinarne la produzione, senza addossare alla parte le conseguenze di un’onere di conservazione del fascicolo che, con la digitalizzazione del processo, grava sull’amministrazione giudiziaria.
La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Reggio Calabria in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché la domanda di manleva sia riesaminata sulla base della clausola contrattuale acquisita.
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Nota della Redazione
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