Cessione del quinto estinta: rimborso costi up-front e mancata cooperazione intermediario (ABF Collegio di Bari n. 3612 del 23.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio sottoscritti prima del 25.07.2021 e anticipatamente estinti, l’art. 125-sexies T.U.B. va applicato nell’originaria formulazione, come interpretato dalla sentenza Lexitor e confermato dalla sentenza n. 263/2022 della Corte costituzionale: il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up-front. Per questi ultimi, in mancanza di diversa previsione pattizia proporzionale, il criterio di riduzione è determinato in via integrativa dal Collegio secondo equità, mediante il metodo della curva degli interessi; per i costi recurring resta ferma la proporzionalità lineare. Le spese di istruttoria e le provvigioni di intermediazione, in presenza di agente in attività finanziaria e di importi contenuti, hanno natura up-front. L’intermediario che non riscontra la richiesta di integrazione documentale del Collegio è censurato per mancata cooperazione allo svolgimento della procedura.

Il Fatto

Il ricorrente aveva stipulato nel 2017 un contratto di finanziamento da rimborsarsi mediante cessione del quinto dello stipendio. Il rapporto si chiudeva anticipatamente con conteggio estintivo al 31.03.2022, alla cinquantacinquesima rata. Insoddisfatto dell’esito dell’interlocuzione prodromica, il cliente si rivolgeva all’ABF chiedendo il rimborso di € 814,55 a titolo di commissioni di intermediazione e spese di istruttoria non maturate, calcolate secondo il criterio pro rata temporis, oltre interessi legali e spese legali.

L’intermediario si opponeva sostenendo che il contratto individuava analiticamente le voci non rimborsabili, che l’unica componente soggetta a restituzione erano gli interessi nominali — già restituiti per € 790,99 — e di essere carente di legittimazione passiva quanto alle provvigioni, essendo l’accipiens il soggetto indicato nel frontespizio. Offriva inoltre € 226,54, già rifiutati. Il Collegio, ritenuta necessaria un’integrazione probatoria sulla descrizione dei costi, invitava le parti a produrre documentazione: il ricorrente riscontrava, l’intermediario no.

La motivazione del Collegio

Il Collegio prende anzitutto posizione sul comportamento processuale dell’intermediario. Richiamato il paragrafo 1, Sez. VI delle Disposizioni ABF, rileva che l’assenza della documentazione dovuta, anche dopo la richiesta di integrazione, va valutata sotto il profilo della mancata cooperazione; il paragrafo 4 ne prevede la pubblicità. Da qui la censura, in linea con il proprio orientamento (Collegio di Bari n. 13357/2024; conforme Collegio di Bologna n. 11663/2024), ferma restando la decisione nel merito.

Nel merito, il contratto è anteriore al 25.07.2021 e dunque alla modifica dell’art. 125-sexies T.U.B. operata dal c.d. decreto Sostegni-bis. Trova quindi applicazione la disciplina originaria, letta alla luce della sentenza Lexitor e della sentenza n. 263/2022 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 11-octies, comma 2, d.l. n. 73/2021. Il Collegio richiama la decisione di coordinamento n. 26525/2019: il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up-front; per questi ultimi il criterio è fissato in via integrativa secondo equità con la c.d. curva degli interessi, mentre per i costi recurring vale la proporzionalità lineare.

La qualificazione delle voci reclamate è risolta riconoscendo natura up-front sia alle spese di istruttoria sia alle spese di intermediazione: si tratta di corrispettivi per attività circoscritte alla fase antecedente la conclusione del contratto. Il Collegio giunge a questa conclusione anche in assenza di specifica descrizione e di disciplina dell’estinzione anticipata, perché le spese di istruttoria sono inferiori a € 1.000,00 e per l’intermediazione è intervenuto un agente in attività finanziaria (Collegio di Bari n. 13357/2024; Collegio di Milano n. 3543/2025).

Il Collegio respinge invece la richiesta di rifusione delle spese di assistenza difensiva, per la natura seriale del ricorso e l’assenza di evidenze documentali sulla rilevanza del professionista in una procedura priva di complessità (Collegio di Bari n. 7214/2025, in aderenza a Collegio di Coordinamento n. 4580/2025). Accoglie quindi parzialmente il ricorso e dispone il pagamento di € 476,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo, unitamente al contributo di € 200,00 alla Banca d’Italia e al rimborso di € 20,00 al ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 125-sexies TUB

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