Il giudizio di rinvio è chiuso e la verifica di proporzionalità del licenziamento disciplinare resta devoluta al merito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17059 del 31.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di rinvio ha natura di fase rescissoria del processo di cassazione e si connota come giudizio a carattere “chiuso”, nel quale il giudice di merito è vincolato al principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente. Ne consegue che le doglianze relative a profili già coperti dal giudicato, perché rigettati con la pronuncia di annullamento, sono inammissibili. In materia di sanzioni disciplinari, la disposizione di cui all’art. 55-quater, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 165/2001, interpretata alla luce del divieto di automatismi espulsivi, impone al giudice di esprimere sempre il giudizio di proporzionalità, valorizzando la tipizzazione normativa della gravità oggettiva della condotta e verificando la sussistenza di elementi scriminanti l’assenza ingiustificata. Il relativo apprezzamento di merito è sindacabile in sede di legittimità solo per vizi motivazionali, quali la motivazione mancante, perplessa o contraddittoria.
Il Fatto
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18372/2023, aveva accolto i primi tre motivi di ricorso di una lavoratrice a tempo determinato del Comune di Alcamo, licenziata per assenze ingiustificate, cassando la sentenza d’appello che non aveva speso alcuna parola sul giudizio di proporzionalità della sanzione espulsiva. Il giudizio era stato rinviato alla Corte d’Appello di Palermo, limitatamente alla verifica della proporzionalità della sanzione, essendo stati rigettati i motivi riguardanti la giustificazione delle assenze.
Il giudice del rinvio, con la sentenza n. 217/2025, ha valutato i comportamenti come non casuali e tali da ledere il vincolo fiduciario, confermando la legittimità del licenziamento. La lavoratrice ha proposto nuovo ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 384 c.p.c. per mancato rispetto del principio enunciato dalla sentenza rescindente.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui la lavoratrice lamentava la violazione dell’art. 384, comma 2, c.p.c. Richiamando il consolidato insegnamento sul carattere “chiuso” del giudizio di rinvio, ha precisato che la relativa censura può riguardare solo l’aderenza della sentenza rescissoria al principio enunciato da quella rescindente. Nel caso di specie, il giudice di rinvio ha correttamente delimitato l’oggetto del giudizio alla sola valutazione di proporzionalità, essendo preclusa ogni doglianza sulle giustificazioni delle assenze, già esaminata e rigettata con la sentenza di cassazione.
Quanto ai motivi secondo e terzo, concernenti la violazione degli artt. 2119 e 2106 c.c. e dell’art. 55-quater del d.lgs. n. 165/2001, la Corte li ha ritenuti infondati. Ha osservato che la sentenza impugnata non ha ripercorso l’iter argomentativo della prima sentenza d’appello, ma ha compiutamente espresso il giudizio di proporzionalità, apprezzando sia gli aspetti oggettivi che quelli soggettivi della condotta.
In particolare, la Corte ha ribadito che la tipizzazione contenuta nell’art. 55-quater d.lgs. n. 165/2001, relativa all’assenza ingiustificata superiore a tre giorni, va interpretata alla luce del divieto di automatismi espulsivi. Tale disposizione cristallizza la gravità oggettiva della sanzione, ma onera il lavoratore di dedurre elementi idonei a configurare una situazione di inesigibilità della prestazione lavorativa, che nella specie non sono stati ravvisati.
Da ultimo, la Corte ha ricordato che il giudizio di proporzionalità è devoluto al giudice di merito ed è sindacabile in legittimità solo per vizi motivazionali, non ravvisabili nella sentenza impugnata, con conseguente rigetto del ricorso e declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2106 c.c. – Sanzioni disciplinari
- Art. 2119 c.c. – Recesso per giusta causa
- Art. 384 c.p.c. – Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito