Termine dilatorio 120 giorni e ottemperanza al decreto ingiuntivo notificato in pendenza (TAR Calabria n. 1898 del 12.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decorso di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice costituisce condizione di ammissibilità dell’azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, rilevabile anche d’ufficio. Nel caso di decreto ingiuntivo opposto e confermato con sentenza di rigetto, il titolo esecutivo resta il decreto e non la sentenza, sicché il termine dilatorio decorre dalla notificazione del decreto successiva alla pubblicazione della sentenza di rigetto. La notifica della sola sentenza, o del decreto avvenuta in pendenza del giudizio di ottemperanza, non integra la condizione. Il giudizio è pertanto inammissibile in parte qua, mentre resta accoglibile l’ottemperanza del distinto titolo giudiziale per le statuizioni di condanna ivi contenute.
Il Fatto
Il creditore agisce per l’ottemperanza del giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo, confermato dal Tribunale civile con sentenza che ha respinto l’opposizione e condannato l’azienda sanitaria al pagamento delle spese di lite. Il titolo viene notificato all’amministrazione nel febbraio 2019.
Con ricorso del luglio 2025 il creditore chiede al TAR l’esecuzione sia delle spese liquidate nella sentenza sia delle somme oggetto del decreto ingiuntivo. L’amministrazione eccepisce il mancato deposito dell’attestazione di passaggio in giudicato; la ricorrente vi provvede nel corso del giudizio e documenta una notifica del decreto ingiuntivo avvenuta nell’aprile 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio separa le due domande. Quanto al decreto ingiuntivo, richiama l’art. 14 d.l. n. 669/1996, che impone alle amministrazioni di completare le procedure esecutive entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo e vieta al creditore di procedere prima di tale termine. La giurisprudenza amministrativa consolidata — richiamata nel testo — qualifica il decorso del termine come condizione di ammissibilità dell’ottemperanza davanti al giudice amministrativo, rilevabile d’ufficio.
Il passaggio centrale riguarda l’individuazione del titolo. Il decreto ingiuntivo diviene esecutivo in quattro ipotesi alternative: esecuzione provvisoria disposta con il decreto; mancata opposizione nel termine di quaranta giorni; esecuzione provvisoria disposta in pendenza dell’opposizione; rigetto dell’opposizione. Il Collegio applica l’art. 653, comma 1, cod. proc. civ., che stabilisce che in caso di rigetto il titolo esecutivo è il decreto ingiuntivo e non la sentenza.
Ne deriva che, versandosi in quest’ultima ipotesi, il termine dilatorio decorreva dalla notificazione del decreto ingiuntivo successiva alla pubblicazione della sentenza di rigetto e anteriore di almeno centoventi giorni all’instaurazione del giudizio. Nel caso concreto la notifica del 2019 aveva ad oggetto la sola sentenza, mentre quella dell’aprile 2026 è intervenuta in pendenza del giudizio. La domanda è pertanto inammissibile in parte qua.
Quanto alla sentenza del Tribunale, essa costituisce titolo esecutivo per le statuizioni di condanna alle spese. L’amministrazione non ha provato, come era suo onere, la piena esecuzione: sussistono quindi i requisiti degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. per l’accoglimento, con interessi dovuti nella misura legale. Il Collegio assegna sessanta giorni per l’adempimento dalla notifica della sentenza e nomina Commissario ad acta il Prefetto di Cosenza, con facoltà di delega, per l’inerzia successiva; le spese sono compensate per reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
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