Compensazione delle spese motivata dal contrasto di giurisprudenza di merito: sindacato della Cassazione solo per la soccombenza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9490 del 14.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di spese processuali, ai sensi degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., il principio di soccombenza va interpretato nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata al pagamento delle spese. Il potere di compensazione ha carattere discrezionale e appartiene al giudice di merito; il sindacato della Corte di cassazione è limitato all’accertamento della violazione del predetto principio, esulando la valutazione dell’opportunità di compensare e la relativa quantificazione. La motivazione della compensazione, ancorata all’esistenza di contrasti nella giurisprudenza di merito, soddisfa il “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., così come declinato dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, e non è sindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

La lavoratrice, già dipendente di una cooperativa sociale, agiva in giudizio nei confronti della propria datrice di lavoro e del Comune committente, ai sensi dell’art. 1676 cod. civ., per ottenere il pagamento del TFR e di alcune retribuzioni non corrisposte. Il Tribunale accoglieva la domanda nei confronti della sola cooperativa, rigettandola nei confronti del Comune.

La Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava in solido il Comune e la cooperativa al pagamento di una somma minore e compensava integralmente le spese dei due gradi di giudizio, richiamando l’esistenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito. Avverso tale decisione la lavoratrice proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e il vizio di motivazione apparente ex art. 132 cod. proc. civ. e 111 Cost.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi, in quanto connessi. Con il primo, la ricorrente denunciava la compensazione delle spese in assenza delle ragioni richieste dal legislatore. Con il secondo, contestava la natura meramente apparente della motivazione posta a fondamento della compensazione, lamentando altresì la pronuncia ultra petita per la compensazione delle spese del primo grado disposta nei confronti della cooperativa, in assenza di un appello incidentale di quest’ultima.

La Corte ha ritenuto le censure inammissibili. In primo luogo, ha chiarito che la motivazione della compensazione, fondata sull’esistenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito, soddisfa il “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost. Tale contrasto è stato ritenuto suffragato dalla stessa allegazione, da parte della ricorrente, di sentenze di merito contrarie a quelle prodotte dal Comune, come riportato nella sentenza impugnata.

La Corte ha poi ribadito che il potere di compensazione ha carattere discrezionale e appartiene al giudice di merito. Ne consegue che il sindacato di legittimità è limitato all’accertamento della mancata violazione del principio di soccombenza, restando esclusa ogni valutazione sull’opportunità della compensazione. In caso di compensazione per “gravi ed eccezionali ragioni”, il limite alla deroga è rappresentato dall’obbligo di motivazione logica e coerente, ma nel caso di specie non è stata ravvisata alcuna illogicità o incoerenza.

Quanto alla lamentata violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., la Corte ha escluso la configurabilità del vizio, osservando che la parziale riforma della sentenza di primo grado comporta la caducazione del capo relativo alle spese della decisione riformata, come affermato da Cass. n. 2249 del 1978. La pronuncia del giudice d’appello, pertanto, non ha statuito oltre quanto richiesto.

Il ricorso è stato di conseguenza dichiarato inammissibile. Considerato che le parti intimate non hanno svolto attività difensiva, nessuna statuizione è stata adottata sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha infine dato atto della sussistenza, a carico della ricorrente, dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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