Prescrizione decennale per il credito IRPEF da controllo automatizzato (Cass. civ. Sez. 5 n. 17682 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il credito erariale per la riscossione di IRPEF si prescrive nell’ordinario termine decennale ai sensi dell’art. 2946 cod. civ., attesa la mancata previsione di un termine più breve in deroga. Non opera l’estinzione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, cod. civ., in quanto l’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario: il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi. Tale principio trova applicazione anche allorché la cartella derivi da controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, in difetto di pregresso accertamento. La questione relativa alla durata del termine di prescrizione per interessi e sanzioni è irrilevante quando siano intervenuti validi atti interruttivi non specificamente censurati.
Il Fatto
Il contribuente era destinatario, in data 10-12.02.2016, di una intimazione di pagamento relativa a diverse cartelle, tra cui una per TARSU relativa agli anni 2003-2007 e una per IRPEF relativa all’anno 2005. Il giudice di prossimità accoglieva il ricorso, non constando, in difetto di costituzione dell’Agenzia, la prova della notifica delle cartelle.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione proponeva appello, producendo documenti. La Commissione Tributaria Regionale della Sardegna accoglieva l’appello osservando che, per i tributi erariali accertati e divenuti definitivi, il termine di prescrizione è ordinario decennale; che, in ogni caso, anche ammettendo la prescrizione quinquennale per la TARSU, questa non si era compiuta, essendo intervenuti validi atti interruttivi, tra cui la notifica di fermo amministrativo avvenuta il 25.04.2011; che le pregresse cartelle erano state ritualmente notificate. Il contribuente ricorre per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2948 n. 4 cod. civ., sostenendo che, in riferimento alla cartella per IRPEF derivante da controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, in difetto di pregresso accertamento, la prescrizione sarebbe breve quinquennale. La Corte rigetta il motivo, richiamando il principio per cui il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nel termine ordinario decennale, come confermato da Cass. n. 33213 del 2023.
Il secondo motivo, riguardante la prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni ex art. 20 D.Lgs. n. 472/1997, è dichiarato inammissibile. La Corte, pur richiamando l’orientamento di Cass. n. 7486 del 2022 circa il termine quinquennale per sanzioni e interessi in caso di cartella non fondata su sentenza passata in giudicato, rileva che il motivo non si confronta con l’affermazione della CTR circa l’intervenuta notifica di validi atti interruttivi, in particolare l’avviso di fermo del 25.04.2011.
Non censurata tale affermazione, né quella relativa alla regolare notificazione delle cartelle, nessuna prescrizione breve quinquennale si è maturata sino al 25.04.2011, né successivamente, essendo stata l’intimazione notificata il 10-12.02.2016. La questione giuridica posta dal motivo risulta pertanto irrilevante. Il ricorso è rigettato, con condanna del contribuente alla rifusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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