Sospensione della prescrizione del credito Agea durante il giudizio impugnatorio (Cons. Stato n. 4735 del 30.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l’atto di imputazione del prelievo lattiero integra esercizio del diritto e determina l’interruzione della prescrizione del credito vantato da Agea, con effetto sospensivo che si protrae per tutta la durata del processo fino al passaggio in giudicato. Tale effetto opera anche quando il giudizio impugnatorio si conclude con una declaratoria di perenzione, non essendo applicabile l’art. 2945, terzo comma, cod. civ. L’amministrazione creditrice, mantenendo ferma la richiesta di reiezione del ricorso, tutela in ogni momento le ragioni del proprio credito. Ne deriva la tempestività dell’intimazione di pagamento rispetto al termine decennale dell’art. 2946 cod. civ.

Il Fatto

La società agricola appellata impugnava davanti al T.a.r. per il Veneto l’intimazione di pagamento notificata il 29 ottobre 2021, con cui l’agente della riscossione richiedeva il pagamento di oltre due milioni e mezzo di euro a titolo di prelievi latte, interessi e oneri, sul residuo ruolo Agea emesso ai sensi del d.l. n. 27 del 2019. Unitamente all’intimazione erano impugnati l’iscrizione a ruolo, il ruolo presupposto e l’atto di pignoramento dei crediti.

Il T.a.r. accoglieva il motivo sulla prescrizione del credito, ritenendo che l’intimazione del 2021 fosse il primo atto con cui Agea aveva fatto valere le proprie ragioni, essendo ormai maturato il termine decennale. Agea e Ader appellavano, deducendo l’erroneità di tale statuizione e la violazione dei poteri istruttori.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’istanza di produzione documentale nuova ex art. 104 cod. proc. amm., avanzata dalle appellanti. Il T.a.r. aveva ordinato ad Agea e ad Ader di depositare una relazione con la documentazione sulla notificazione degli atti e sugli eventuali giudizi intervenuti. Solo Ader vi ottemperava; Agea non si costituiva né eseguiva l’ordine.

L’istanza è accolta. I provvedimenti giurisdizionali depositati riguardano i ricorsi proposti dalla stessa appellata e cristallizzano il presupposto della pretesa, non più rimettibile in discussione negli atti applicativi successivi. Ciò consente di superare il profilo di tardività, poiché l’accertamento definitivo esporrebbe una pronuncia contrastante al rimedio della revocazione.

Nel merito l’appello è fondato. La Corte ribadisce che, per la regola dell’art. 2945, secondo comma, cod. civ., la prescrizione si interrompe con la proposizione del ricorso e non decorre durante la pendenza del giudizio. Quando l’iniziativa è assunta dal debitore, l’effetto sospensivo si mantiene per tutta la durata del processo, a prescindere dalla mancanza di attività processuale e persino in caso di rinuncia o perenzione.

L’amministrazione convenuta, creditrice e interessata a tutelare il proprio credito di fronte alla domanda di accertamento negativo, si difende in ogni momento per il solo fatto di insistere nella reiezione, determinando l’interruzione e la correlativa sospensione fino al passaggio in giudicato. Il Collegio richiama Cass. civ., sez. III, n. 31259 del 2022, Cass. civ., sez. III, n. 40845 del 2021, Cass. civ., sez. lav., n. 21799 del 2021, Cass. civ., sez. I, n. 9542 del 2024 e Cons. Stato, sez. VI, n. 11168 del 2023.

Nel caso concreto, per le annualità 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004 e 2004/05 le azioni giurisdizionali risultano perente o rigettate con sentenze passate in cosa giudicata, rese in giudizi cui Agea o le Regioni partecipavano. Ciò ha determinato l’interruzione della prescrizione e la tempestività dell’intimazione rispetto al termine decennale. La sentenza è riformata e il ricorso di primo grado integralmente rigettato, con compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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