Sospensione prescrizione contributi pubblici dipendenti fino al 2026 (Corte dei Conti Sez. I App. n. 139 del 03.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 3, comma 10-bis, l. n. 335/1995, nel testo vigente dopo le modifiche apportate dall’art. 1, comma 6, lett. a), d.l. n. 200/2025, convertito dalla l. n. 26/2026, sospende sino al 31 dicembre 2026 l’applicazione dei termini di prescrizione quinquennali e decennali per gli obblighi contributivi verso le gestioni previdenziali esclusive INPS dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al d.lgs. n. 165/2001, con riferimento ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2021. Detta sospensione opera anche per i crediti contributivi già maturati e divenuti prescritti prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 4/2019, fatto salvo solo il limite dei provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato. La disciplina speciale riguarda esclusivamente i crediti previdenziali e non è mutuabile ai crediti retributivi, la cui prescrizione decorre, in costanza di rapporto, dalla loro progressiva insorgenza.

Il Fatto

Un dipendente pubblico, transitato per legge dal Ministero del Lavoro alla Provincia e poi alla Regione Campania, era stato sospeso cautelarmente dal servizio nel 1999 in pendenza di un procedimento penale. Tornato in libertà nell’agosto 1999, non veniva riammesso in servizio e la sospensione veniva prorogata fino al 2004, senza che l’amministrazione concludesse il procedimento disciplinare. Il procedimento penale si concludeva nel 2007 con la prescrizione del reato. Dopo il collocamento in quiescenza nel 2022, il lavoratore agiva dinanzi alla Corte dei conti per ottenere la ricostituzione della posizione contributiva per il periodo di sospensione e il ricalcolo della pensione. Il giudice di primo grado dichiarava prescritta la pretesa, ritenendola comunque infondata nel merito.

La Motivazione della Corte

La Corte d’appello contabile esamina prioritariamente l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero e dalla Provincia, respingendola sul rilievo che entrambi sono stati, in tempi diversi, datori di lavoro dell’appellante e sono quindi tenuti a contribuire alla ricostruzione del trattamento previdenziale.

Nel merito, il collegio condivide la ricostruzione del primo giudice in ordine al dies a quo della prescrizione del credito contributivo: il termine decorre dal momento in cui la contribuzione doveva essere versata, e non dal collocamento a riposo, secondo il principio generale dell’art. 2935 c.c. Nel caso di specie, il procedimento disciplinare, rimasto sospeso in pendenza del giudizio penale, doveva essere riattivato entro 180 giorni dalla notizia della sentenza definitiva e concluso entro i successivi 120 giorni. In mancanza, il diritto alla ricostituzione della posizione previdenziale era azionabile già dalla scadenza di tali termini.

Tuttavia, la Corte rileva che il giudice di prime cure ha pretermesso l’applicazione dell’art. 3, comma 10-bis, l. n. 335/1995, introdotto dall’art. 9 del d.l. n. 4/2019, convertito dalla l. n. 26/2019, e successivamente prorogato sino al 31 dicembre 2026 dal d.l. n. 200/2025. Tale disposizione sospende i termini di prescrizione dei contributi dovuti dalle amministrazioni pubbliche per i periodi di competenza fino al 31 dicembre 2021 e, secondo la giurisprudenza della Cassazione n. 31060/2024, ha efficacia retroattiva, operando anche per i crediti già prescritti alla data di entrata in vigore del decreto, fatti salvi i soli giudicati.

Pur aderendo alla tesi della decorrenza del termine dalla conclusione del procedimento disciplinare, con maturazione della prescrizione alla fine del 2018, la Corte conclude che il diritto alla ricostruzione della posizione contributiva non si è estinto per prescrizione, dovendosi applicare la sospensione legale. Il collegio precisa che la peculiare disciplina non è mutuabile ai crediti retributivi, la cui prescrizione decorre, secondo le Sezioni Unite n. 36197/2023, dalla progressiva insorgenza del diritto in costanza di rapporto.

La Corte accoglie quindi l’appello, annulla la sentenza impugnata e rimette la causa al giudice di primo grado per la prosecuzione del giudizio sul merito, ai sensi dell’art. 199, comma 2, c.g.c., ivi compresa la pronuncia sulle spese del grado d’appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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