Il sindacato di legittimità sul sequestro preventivo è limitato (Cass. pen. Sez. 2 n. 5930 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è proponibile esclusivamente per violazione di legge, ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., e la motivazione del provvedimento impugnato è aggredibile soltanto quando sia inesistente o meramente apparente, restando escluse le censure di carenza, illogicità o contraddittorietà della stessa. Tale principio opera anche con riguardo all’obbligo di motivazione sul periculum in mora nelle ipotesi di sequestro finalizzato alla confisca, ancorché obbligatoria, qualora l’apparato giustificativo risulti compiutamente articolato.

Il Fatto

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con ordinanza del 23/9/2025, rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse di una società avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice delle indagini preliminari, avente ad oggetto il profitto del reato, fino alla concorrenza di una certa somma, e, in caso di insufficienza delle disponibilità liquide, il sequestro per equivalente dei beni intestati al gestore di fatto della società.

La società era indagata per l’illecito amministrativo ai sensi dell’art. 5 del d.lgs n. 231/2001 in relazione a reati tributari e di autoriciclaggio, nell’ambito di un’operazione finalizzata al fraudolento riconoscimento di crediti di imposta collegati ai cc.dd. sismabonus acquisti. Il difensore proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione sia sul fumus commissi delicti sia sul periculum in mora.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente inquadrato il perimetro del sindacato di legittimità in tema di misure cautelari reali, richiamando il consolidato orientamento secondo cui, ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso è ammissibile soltanto per violazione di legge. Ne consegue che la motivazione del provvedimento cautelare può essere censurata esclusivamente ove inesistente o meramente apparente, mentre non sono deducibili i vizi di carenza, illogicità o contraddittorietà, come evidenziato anche dai precedenti citati in sentenza.

Quanto al primo motivo, la Corte ha escluso che l’ordinanza impugnata presentasse violazioni di legge in relazione al fumus commissi delicti, avendo il Tribunale fornito una compiuta ricostruzione fattuale e un’esauriente illustrazione del profilo, con puntuale confutazione delle deduzioni difensive in ordine alla sussistenza dei reati presupposto e all’interesse o vantaggio conseguito dall’ente.

In relazione al secondo motivo, concernente il periculum in mora, la Corte ha ritenuto infondate le censure, avendo il provvedimento impugnato esposto adeguatamente le ragioni del rischio di dispersione del profitto, rendendo così non ravvisabile alcuna ipotesi di motivazione apparente o mancante.

La Corte ha, quindi, dichiarato il ricorso inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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