Concorso tra possesso di documento falso e uso di atto falso (Cass. pen. Sez. 7 n. 11079 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione consegue alla pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito, senza alcun confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata. Non sussiste rapporto di specialità tra il delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi di cui all’art. 497-bis cod. pen. e il delitto di uso di atto falso di cui all’art. 489 cod. pen.: le condotte incriminate sono differenti (possesso e uso) e i beni giuridici tutelati diversi (affidabilità dell’identificazione personale e genuinità del documento), sicché i reati concorrono. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non richiede che il giudice di merito consideri tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato in primo grado per il reato di cui all’art. 497-bis cod. pen., per il possesso di un documento di identificazione falso, con conferma della sentenza da parte della Corte di appello di Palermo.
Avverso la sentenza di secondo grado, la difesa proponeva ricorso per cassazione, articolando tre motivi di impugnazione: il primo concernente il giudizio di penale responsabilità, il secondo relativo alla diversa qualificazione giuridica del fatto nel delitto di cui all’art. 489 cod. pen., il terzo riguardante la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato separatamente i tre motivi di ricorso, dichiarando il primo indeducibile. La difesa, infatti, si era limitata a reiterare profili di censura già dedotti in appello e disattesi con motivazione logica dal giudice di merito, senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata. Il ricorso tendeva, in sostanza, ad ottenere una inammissibile rilettura degli elementi di fatto riservata in via esclusiva al giudice di merito, come ribadito dalle Sezioni Unite n. 6402 del 1997.
Quanto al secondo motivo, la Corte l’ha ritenuto manifestamente infondato, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità. Tra il delitto di cui all’art. 497-bis cod. pen. e quello di cui all’art. 489 cod. pen. non sussiste rapporto di specialità, poiché la prima norma incrimina il possesso e la fabbricazione di documenti falsi, mentre la seconda l’uso di atto falso. I beni giuridici tutelati sono altrettanto diversi: l’affidabilità dell’identificazione personale nel primo caso, la genuinità del documento nel secondo. Ne deriva che le due fattispecie concorrono tra loro, come affermato da Sez. 2, n. 40788 del 2024.
La Corte ha inoltre precisato che il possesso di un documento d’identità recante la fotografia del possessore con false generalità integra la fattispecie aggravata di cui al comma 2 dell’art. 497-bis cod. pen., e non quella meno grave del primo comma. La presenza della fotografia del possessore riveste una particolare valenza indiziaria rispetto alla condotta di concorso nella contraffazione, secondo quanto affermato da Sez. 5, n. 25659 del 2018 e da Sez. 2, n. 15681 del 2016.
Il terzo motivo è stato ritenuto non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato, in presenza di una motivazione della sentenza impugnata esente da evidenti illogicità. La Corte ha ricordato che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non deve esaminare tutti gli elementi dedotti dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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