Ricorso reiterativo e disancorato: inammissibile la censura sul dolo nella truffa (Cass. pen. Sez. 2 n. 11136 del 24.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si risolvano nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Parimenti inammissibile è il ricorso che si limiti a enunciare ragioni già illustrate in atti o memorie del giudice a quo, in modo disancorato dalla motivazione del provvedimento gravato. L’accertamento del dolo nella truffa — reato a dolo generico — deve avvenire con gli stessi criteri valevoli per il soggetto pienamente capace, restando l’indagine sull’elemento soggettivo autonoma rispetto alla verifica del vizio parziale di mente ex art. 89 cod. pen. Il giudice di legittimità non può sindacare la congruità della motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, ove essa non risulti manifestamente illogica e abbia indicato gli elementi ritenuti ostativi.

Il Fatto

Il Tribunale di Crotone, con sentenza del 14/09/2022, dichiarava l’imputato colpevole del reato di truffa, riconoscendo la diminuente del vizio parziale di mente e condannandolo alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 34,00 di multa, con pena sospesa. La Corte di appello di Catanzaro confermava la decisione, e l’imputato proponeva ricorso per cassazione con due motivi.

Con il primo motivo, la difesa deduceva erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 42 e 89 cod. pen., lamentando l’omessa pronuncia sulla sussistenza dell’elemento soggettivo. Con il secondo motivo, censurava la determinazione del trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, qualificando il primo motivo come aspecifico e manifestamente infondato. I giudici di legittimità hanno richiamato il principio per cui è inammissibile il ricorso fondato sulla mera reiterazione dei motivi di appello, nonché quello relativo ai motivi enunciati in modo disancorato dalla motivazione del provvedimento impugnato.

Nel merito, la Corte ha rilevato come il profilo devoluto in appello riguardasse la sussistenza del dolo specifico, laddove la truffa è reato a dolo generico. Tanto premesso, l’accertamento dell’elemento soggettivo deve essere condotto con i criteri valevoli per il soggetto pienamente capace, essendo la relativa indagine autonoma rispetto alla verifica dell’imputabilità. La motivazione della sentenza impugnata risultava, sul punto, compiuta e logica, fondata su un procedimento inferenziale basato su fatti obiettivi di valore sintomatico.

La Corte ha infine escluso rilievi alla pronuncia Corte cost. n. 150/2025, richiamata dal ricorrente. Tale decisione, pur affermando principi condivisi in tema di vizio parziale di mente, attiene al diverso piano del bilanciamento tra circostanze e non vale a sovrapporre i piani di accertamento di imputabilità e dolo.

Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. La pena era già stata determinata nel minimo edittale e poi diminuita per il vizio parziale di mente. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, la Corte territoriale ha reso una motivazione compiuta e logica, valorizzando elementi ostativi quali la gravità della condotta, l’ammontare del profitto e i plurimi precedenti penali. Tale valutazione, in assenza di manifesta illogicità, risulta insindacabile in sede di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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