Rinuncia alla sospensione condizionale e procura speciale al difensore (Cass. pen. Sez. 5 n. 11331 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia alla sospensione condizionale della pena, già concessa, ha natura di atto dispositivo incidente sul trattamento sanzionatorio. Tale iniziativa, afferendo a diritti personalissimi, è esercitabile solo dall’imputato o dal difensore munito di procura speciale appositamente rilasciata ai sensi dell’art. 99, comma 1, cod. proc. pen. Il giudice di merito, nel rigettare l’istanza di conversione della pena detentiva in pena sostitutiva, può motivare la valutazione di inidoneità rieducativa anche richiamando la gravità dei reati, senza che ciò si ponga in contrasto con il divieto di reformatio in peius, il quale riguarda esclusivamente il dispositivo e il contenuto afflittivo della decisione, non la motivazione.
Il Fatto
La Corte di appello di Venezia confermava la sentenza del Tribunale di Rovigo che aveva condannato l’imputato, all’esito del giudizio abbreviato, per i reati di cui agli artt. 337, 497-ter e 489 cod. pen., nonché per la violazione dell’art. 100, comma 14, d.lgs. n. 285/1992. All’imputato si contestava di aver concorso nell’uso di targhe automobilistiche falsificate e nella detenzione di segni distintivi atti a simulare l’appartenenza alle forze di polizia, nonché di aver istigato il conducente a darsi alla fuga per sottrarsi ai controlli delle forze dell’ordine.
L’imputato proponeva ricorso per cassazione articolando tre motivi. Con il primo motivo, lamentava il rigetto dell’istanza di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, previa rinuncia alla sospensione condizionale. Con gli altri motivi, deduceva vizi di motivazione in relazione alla sussistenza dei reati di cui agli artt. 497-ter cod. pen. e all’idoneità ingannatoria delle targhe false.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, dichiarando manifestamente infondato il secondo. Con riferimento alla contestazione relativa alla scritta “polizia locale” sui segni distintivi, ha richiamato l’art. 1 della legge n. 65/1986, che attribuisce ai comuni le funzioni di polizia locale. Quanto alla sirena e al lampeggiante, ha ritenuto la censura inammissibile, poiché il reato risulta integrato dalla presenza degli altri oggetti.
Riguardo al terzo motivo, concernente la grossolanità del falso delle targhe, la Corte ha osservato come la distruzione delle targhe, a seguito dell’incendio del veicolo, non consentisse di provare l’inidoneità del documento ad ingannare la pubblica fede. Il rilievo delle targhe da parte del sistema “Targa System”, in dotazione alle forze dell’ordine, è stato valorizzato come indice della loro idoneità ingannatoria, escludendosi la configurabilità del reato impossibile di cui all’art. 49 cod. pen., che postula invece l’idoneità assoluta della condotta a trarre in inganno.
In ordine al primo motivo, la Corte ha richiamato il principio secondo cui la rinuncia alla sospensione condizionale della pena costituisce iniziativa esuberante rispetto alle scelte proprie della difesa tecnica. Tale atto, incidendo su diritti personalissimi, non può essere compiuto dal difensore in assenza di procura speciale. Nella specie, la procura rilasciata in calce all’atto di appello non attribuiva tale facoltà e l’imputato non aveva manifestato personalmente la volontà di rinunciare al beneficio nelle successive istanze.
La Corte ha inoltre chiarito che il giudice del gravame, nel valutare l’idoneità della pena sostitutiva a svolgere funzione rieducativa, ben può fondare il proprio convincimento sulla gravità dei reati, senza che ciò determini una violazione del divieto di reformatio in peius, atteso che tale divieto concerne esclusivamente il dispositivo della sentenza e il suo contenuto afflittivo. Il rigetto del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 49 c.p. – Reato supposto erroneamente e reato impossibile
- Art. 337 c.p. – Resistenza a un pubblico ufficiale
- Art. 489 c.p. – Uso di atto falso
- Art. 497-ter c.p. – Possesso di segni distintivi contraffatti
- Art. 99 c.p.p. – Estensione al difensore dei diritti dell'imputato