Presunzione cautelare associativa senza verifica dell’attuale pericolosità (Cass. pen. Sez. 4 n. 12801 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per i delitti di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale di cui all’art. 274 cod. proc. pen. e fa ritenere sussistenti, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo. Ne consegue che la prognosi di pericolosità non deve essere rapportata solo all’operatività residua dell’associazione o alla data degli ultimi reati fine, ma alla possibile commissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali. In fase cautelare, ai fini della gravità indiziaria, è sufficiente il requisito della sola gravità ex art. 273, comma 1, cod. proc. pen., non essendo richieste la precisione e la concordanza di cui all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Palermo aveva confermato l’ordinanza del G.i.p. che disponeva la custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente, indagato per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e per numerosi episodi di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Le indagini avevano riguardato un’organizzazione dedita al commercio di stupefacenti, prevalentemente composta da soggetti legati da vincoli di parentela, con un ruolo direttivo attribuito al ricorrente.
Avverso l’ordinanza, la difesa proponeva ricorso per cassazione deducendo tre motivi: la motivazione meramente apparente del provvedimento per l’uso del rinvio per relationem; la carenza di verifica sull’attualità delle esigenze cautelari ex art. 274, lett. c), cod. proc. pen.; l’indebita automatizzazione della presunzione cautelare ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi. In primo luogo, ha ribadito che il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame è limitato alla verifica che il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni della gravità del quadro indiziario e alla congruità logica della motivazione. Ha inoltre precisato che, in fase cautelare, gli indizi non devono essere valutati secondo i criteri di cui all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., essendo sufficiente la loro gravità, come espressamente previsto dall’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Quanto al reato associativo, la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la prova del vincolo permanente può essere data anche attraverso facta concludentia. Ha ritenuto immune da censure la motivazione del Tribunale, che aveva diffusamente riportato il contenuto delle conversazioni intercettate, la cui interpretazione, anche in linguaggio criptico, costituisce questione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile solo per l’illogicità dei criteri interpretativi. La Corte ha evidenziato come le conversazioni fossero indicative del momento costitutivo dell’associazione, dei ruoli dei partecipi e del ruolo di promotore-organizzatore del ricorrente.
Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha affermato il principio secondo cui le presunzioni relative di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. riguardano sia la sussistenza delle esigenze cautelari, sia l’adeguatezza della sola custodia in carcere. Ha precisato che la presunzione è superabile solo con elementi specifici e che i giudici di merito avevano correttamente escluso la rilevanza del decorso del tempo, valorizzando le modalità dei fatti e la personalità dell’indagato, gravato da precedenti anche specifici. La prognosi di pericolosità, per il reato associativo, non è ancorata alla sola operatività del sodalizio ma alla possibile commissione di reati espressione della stessa professionalità. La Corte ha quindi concluso che la motivazione del Tribunale era adeguata e che le censure difensive si risolvevano in una critica generica, non confrontandosi realmente con il contenuto del provvedimento.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 192 c.p.p. – Valutazione della prova
- Art. 273 c.p.p. – Condizioni generali di applicabilità delle misure
- Art. 274 c.p.p. – Esigenze cautelari
- Art. 275 c.p.p. – Criteri di scelta delle misure