Retrodatazione della custodia cautelare esclusa per il reato associativo permanente (Cass. pen. Sez. 4 n. 13300 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La retrodatazione dei termini di custodia cautelare ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. presuppone, quale requisito comune alle contestazioni “a catena”, che i reati oggetto dell’ordinanza cautelare cronologicamente posteriore siano stati commessi in data anteriore all’emissione della prima ordinanza. Tale presupposto non ricorre allorché il provvedimento successivo riguardi un reato associativo e la condotta di partecipazione si sia protratta anche dopo l’emissione della prima ordinanza, come nel caso di contestazione con formula “aperta” che indichi la permanenza del reato, salvo che gli elementi acquisiti consentano di ritenere intervenuta la cessazione della permanenza. In tema di ne bis in idem, la condanna definitiva per un reato-fine non preclude al giudice di valutare lo stesso fatto storico ai fini della prova di un diverso reato, quale la partecipazione associativa. La presunzione relativa di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere per i delitti ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 può essere superata solo da elementi concreti, e il giudice del riesame può legittimamente integrare la motivazione carente dell’ordinanza genetica sulla scelta della misura ex art. 309, comma 9, cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Bologna confermava l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato la custodia cautelare in carcere a un indagato, già ristretto in regime di detenzione domiciliare nell’ambito di un separato procedimento. La misura era stata disposta per una pluralità di reati in materia di stupefacenti, nonché per il delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990, con il ruolo di organizzatore del sodalizio.
Nel giudizio di riesame l’indagato aveva invocato la retrodatazione dei termini di custodia ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen., deducendo la connessione con il procedimento originario e la desumibilità degli indizi già alla data del primo arresto. Aveva altresì eccepito la violazione del ne bis in idem, la genericità delle contestazioni basate sulla “droga parlata” e l’illegittimità della scelta della misura massima.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato, condividendo l’impianto motivazionale del Tribunale del riesame.
Quanto alla retrodatazione, ha ribadito che essa presuppone l’anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza rispetto all’emissione della prima. Tale condizione non ricorre per il reato associativo contestato con formula “aperta” (“dall’anno 2023 con condotta tuttora permanente”), atteso che la condotta di partecipazione si è protratta anche dopo l’emissione della prima ordinanza cautelare, come dimostrato dalle intercettazioni ambientali dei colloqui in carcere del settembre 2024, in cui l’indagato continuava a impartire direttive ai sodali. La Corte ha precisato che una diversa interpretazione condurrebbe all’effetto paradossale di garantire una sorta di impunità cautelare per condotte commesse dopo il primo arresto.
In ordine alla desumibilità dagli atti, ha confermato che essa non coincide con la mera conoscibilità storica dei fatti, ma designa una condizione di conoscenza tale da consentire al pubblico ministero un meditato apprezzamento prognostico della gravità indiziaria. Nel caso di specie, solo l’informativa conclusiva del 15 dicembre 2024 aveva permesso tale valutazione per l’ipotesi associativa, né la difesa aveva indicato specificamente gli atti che avrebbero già consentito la richiesta cautelare. Ha infine rammentato che grava sulla parte che invoca la retrodatazione l’onere di fornire la prova delle condizioni per la sua operatività.
Sul ne bis in idem, la Corte ha escluso la violazione, rilevando che il capo relativo alla detenzione di sostanza stupefacente non era stato contestato all’indagato nel procedimento in esame, ma ai soli coindagati, con espressa riserva di procedimento separato. Ha quindi affermato che la valorizzazione dell’episodio del primo arresto ai fini della ricostruzione del ruolo associativo è fisiologica: il divieto di un secondo giudizio non preclude al giudice di prendere in esame il fatto storico e di valutarlo liberamente come prova di un reato diverso.
Quanto alla motivazione, la Corte ha ritenuto legittimo il rinvio operato dal Tribunale all’ordinanza genetica in assenza di specifiche contestazioni sulla gravità indiziaria, e ha escluso che la “droga parlata” determini una genericità degli addebiti, essendo la prova dei reati in materia di stupefacenti desumibile anche in difetto del sequestro della sostanza. Ha infine precisato che la constatazione dell’assenza di una versione alternativa dei fatti non equivale a un’indebita valorizzazione del diritto al silenzio.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 297 c.p.p. – Computo dei termini di durata delle misure
- Art. 309 c.p.p. – Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva