Continuazione esterna e cumulo materiale: annullata la pena illegale (Cass. pen. Sez. 2 n. 14177 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, la Corte di cassazione ribadisce che il giudice, nel determinare la pena per la continuazione c.d. esterna, deve individuare la violazione più grave e opera un aumento complessivamente inferiore alla quantità che risulterebbe dalla sommatoria delle singole pene, conformemente alla finalità dell’istituto. È illegittimo l’aumento che replichi integralmente la pena già irrogata per il reato satellite, giacché simile operazione integra un cumulo materiale in violazione dell’art. 81 cod. pen. La motivazione concernente gli aumenti per la continuazione interna deve essere correlata alla loro entità, potendo risultare sintetica per incrementi di esigua consistenza. È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. che censuri la misura della pena concordata, salva l’ipotesi di illegalità della stessa.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado resa all’esito del giudizio abbreviato e su accordo delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., aveva rideterminato la pena nei confronti di numerosi imputati, tutti coinvolti, a vario titolo, in procedimenti concernenti associazioni dedite al traffico di stupefacenti e associazione di tipo mafioso operanti nel territorio di Caivano.
Avverso la sentenza di appello proponevano ricorso per cassazione diversi imputati, deducendo, tra l’altro, vizi di motivazione in ordine alla responsabilità, alla sussistenza delle aggravanti, al trattamento sanzionatorio e alla mancata applicazione del divieto di bis in idem.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili la maggior parte dei ricorsi, in quanto fondati su motivi aspecifici o meramente reiterativi di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale con motivazione congrua e non manifestamente illogica. In particolare, è stata richiamata la consolidata giurisprudenza per cui, in materia di intercettazioni, la valutazione del loro contenuto costituisce questione di fatto rimessa al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo in caso di travisamento della prova.
Quanto alla posizione dell’imputato condannato per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, la Corte ha ritenuto fondato il ricorso. La condotta contestata, consistita in un coinvolgimento negli affari illeciti della madre, non era stata adeguatamente valutata dal giudice di appello, che non aveva dimostrato la sussistenza di un ruolo specifico e di un pactum sceleris, ossia di una stabile e consapevole adesione al sodalizio criminoso. La sentenza è stata pertanto annullata senza rinvio limitatamente al reato associativo, per non aver commesso il fatto.
Con riferimento alla posizione di altro imputato, la Corte ha invece rigettato il motivo concernente la ritenuta partecipazione all’associazione, valorizzando il costante e continuo approvvigionamento di ingenti quantitativi di stupefacente dal clan quale elemento dimostrativo dell’affectio societatis. È stata, invece, accolta la censura relativa all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., risultando la motivazione carente per non aver distinto la posizione del ricorrente da quella di altri associati, omettendo di verificare gli elementi concreti della sua condotta idonei a dimostrare la specifica finalità agevolatrice o l’uso del metodo mafioso.
Da ultimo, è stato accolto il ricorso di chi deduceva la violazione dell’art. 81 cod. pen. per la determinazione dell’aumento di pena a titolo di continuazione esterna. La Corte ha rilevato come l’aumento operato, pari alla medesima pena già irrogata per il reato oggetto di giudicato, si risolvesse in un cumulo materiale non consentito. La sentenza è stata annullata sul punto con rinvio per la rideterminazione dell’aumento.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 81 c.p. – Concorso formale. Reato continuato
- Art. 416-bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Art. 599-bis c.p.p. – Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello