Il P.M. non ha interesse al ricorso dopo l’ammissione del rito abbreviato (Cass. pen. Sez. 1 n. 19428 del 28.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’interesse a impugnare, condizione dell’impugnazione ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen., deve essere immediato, concreto e attuale, e deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame sia al momento della decisione. Tale requisito si configura in una prospettiva utilitaristica, come finalità di rimuovere uno svantaggio processuale o di conseguire una decisione più vantaggiosa. La carenza d’interesse sopravvenuta ricorre quando la mutata situazione di fatto o di diritto, intervenuta medio tempore, assorbe la finalità perseguita dall’impugnante o fa perdere rilevanza al punto controverso. Il pubblico ministero non può far valere una mera pretesa teorica preordinata all’astratta osservanza della legge, ma deve dedurre un concreto pregiudizio eliminabile dalla riforma o dall’annullamento della decisione impugnata.

Il Fatto

Il G.u.p. del Tribunale di Reggio Emilia, nel corso dell’udienza preliminare, riteneva che non emergessero dagli atti le circostanze aggravanti della minorata difesa e dei futili motivi e, dopo un inutile invito al pubblico ministero a modificare l’imputazione, disponeva la restituzione degli atti al Pubblico Ministero ex art. 423, comma 1-bis, cod. proc. pen. Avverso tale ordinanza, il Procuratore della Repubblica proponeva ricorso per cassazione.

Il ricorrente denunciava l’abnormità dell’ordinanza, sia sotto il profilo strutturale sia funzionale, evidenziando il rischio di una stasi processuale. In via subordinata, chiedeva di sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 423, comma 1-bis, e 608 cod. proc. pen. Con un terzo motivo deduceva la nullità dell’ordinanza per erronea applicazione degli artt. 61, n. 5, e 577, n. 4, cod. pen., lamentando il travisamento del fatto.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto che l’esame del ricorso nel merito fosse precluso dal rilievo preliminare assorbente della sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

In applicazione dei principi espressi dalle Sezioni Unite n. 6624 del 2011, la Suprema Corte ha rammentato che l’interesse a impugnare non è basato sul concetto di soccombenza, tipico del processo civile, ma va individuato in una prospettiva utilitaristica. Tale interesse deve permanere fino al momento della decisione, dovendo la pronuncia richiesta poter incidere con un’effettiva utilità sulla situazione giuridica devoluta.

Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che, dopo la proposizione del ricorso, il pubblico ministero aveva nuovamente esercitato l’azione penale contestando le aggravanti. Il G.u.p., alla successiva udienza preliminare, aveva rinnovato l’invito a modificarle ed il pubblico ministero si era adeguato, eliminando le aggravanti. La difesa aveva chiesto e ottenuto l’ammissione al giudizio abbreviato per l’imputazione di omicidio priva delle aggravanti.

La Corte ha quindi concluso che il thema decidendum era irreversibilmente definito dall’ammissione del rito alternativo. Un’eventuale pronuncia di annullamento non avrebbe potuto spiegare alcuna utilità processuale attuale, poiché le aggravanti, una volta escluse e definito il giudizio abbreviato, non avrebbero potuto essere reintrodotte utilmente nel medesimo procedimento. L’interesse del pubblico ministero era divenuto meramente teorico, volto a finalità nomofilattiche, non idoneo a fondare l’impugnazione.

Nota della Redazione

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