Sequestro di persona non assorbito nella rapina se eccede il tempo della (Cass. pen. Sez. II n. 22929 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il reato di sequestro di persona è assorbito in quello di rapina aggravata di cui all’art. 628, terzo comma, n. 2, cod. pen. solo quando la violenza usata per il sequestro si identifica e si esaurisce nel mezzo immediato di esecuzione della rapina, non quando la privazione della libertà personale si attui per un tempo non strettamente necessario alla consumazione. Non rileva che alcuni ostaggi si siano liberati poco dopo la consumazione della rapina. In tema di aggravante dell’uso dell’arma, l’ostentata presenza di una pistola immediatamente utilizzabile, priva di tappo rosso o segni consimili e non identificabile come giocattolo, integra il profilo circostanziale. Il mancato accoglimento dell’istanza di rinnovazione dell’istruttoria in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la motivazione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione della responsabilità.

Il Fatto

La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 02/10/2025, ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Ferrara il 17 gennaio 2025 nei confronti di due imputati, per i reati di cui agli artt. 110-628 e 110-605 cod. pen., in relazione a una rapina consumata ai danni di un istituto di credito.

Avverso la sentenza di secondo grado gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione. Il primo ha censurato il mancato assorbimento del sequestro di persona nel delitto di rapina aggravata e la ritenuta procedibilità per tale reato, oltre alla sussistenza dell’aggravante dell’uso dell’arma, deducendo la discordanza delle dichiarazioni delle persone offese. Il secondo ha lamentato la mancata rinnovazione dell’istruttoria in appello e l’acritica adesione ai rilievi del primo giudice.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili, perché proposti con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. Le censure del primo ricorrente, pur formulate sotto l’abito della violazione di legge, sollecitavano in realtà un impossibile nuovo apprezzamento del materiale probatorio, non consentito in sede di legittimità.

Sul concorso tra i reati, la Corte ha richiamato il principio secondo cui il sequestro di persona è assorbito nella rapina aggravata solo quando la violenza si identifica e si esaurisce nel mezzo immediato di esecuzione della rapina stessa. Nel caso concreto, dipendenti e clienti dell’istituto di credito erano stati lasciati immobilizzati all’interno dopo l’allontanamento dei rapinatori, con l’ordine di non muoversi prima delle dieci, confermato da un falso avviso di chiusura apposto all’ingresso. La Corte ha richiamato in proposito Sez. II n. 18913 del 2022 e Sez. II n. 22096 del 2015, precisando che non rileva il fatto che alcuni ostaggi si siano liberati poco dopo la consumazione.

Quanto all’aggravante dell’uso dell’arma, almeno tre dipendenti avevano notato la disponibilità, in capo a uno dei rapinatori, di una pistola immediatamente utilizzabile e non identificabile come giocattolo, per l’assenza di tappo rosso o segni consimili, con conseguente effetto intimidatorio. La Corte ha richiamato le Sez. Un. n. 3394 del 1992 e Sez. II n. 39253 del 2021.

Sulla condizione di procedibilità, la Corte ha osservato che il delitto di cui all’art. 605 cod. pen. è divenuto procedibile solo a querela per effetto delle disposizioni sopravvenute alla commissione del fatto, ma la sussistenza della condizione, in relazione a tutte le persone offese, era affermata in entrambe le sentenze di merito con puntuale indicazione topografica. Le doglianze sul punto sono risultate insuperabilmente generiche.

Infine, sul motivo relativo alla mancata rinnovazione dell’istruttoria, la Corte ha ribadito che la riassunzione di prove è subordinata all’incertezza dei dati già acquisiti e alla decisività dell’incombente richiesto. La Corte territoriale aveva adeguatamente illustrato l’inidoneità dell’invocata prova orale a incidere sulla tenuta logica della motivazione, essendo la responsabilità concorsuale fondata su una chiamata in correità riscontrata da molteplici elementi oggettivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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