Rapina in abitazione e concorso: attendibilità della persona offesa e dolo sopravvenuto (Cass. pen. Sez. II n. 27613 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di valutazione della prova testimoniale, l’attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione sia affetta da manifeste contraddizioni o ricorra a mere congetture. Le dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili dai giudici di merito, possono da sole sostenere il giudizio di condanna, non applicandosi ad esse le regole dell’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., purché la credibilità soggettiva e l’attendibilità intrinseca del racconto siano verificate con motivazione più penetrante e rigorosa. Non integra il concorso anomalo di cui all’art. 116 cod. pen. l’ipotesi in cui siano commessi reati ulteriori rispetto a quello programmato, ma ad esso collegati. In tema di rapina, il dolo specifico può essere integrato anche dal dolo concomitante o sopravvenuto, non dovendo la violenza o la minaccia essere finalizzate all’impossessamento sin dal primo atto.
Il Fatto
La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 25 novembre 2025, ha confermato la decisione del Tribunale di Rimini che aveva condannato i ricorrenti per i reati di rapina aggravata in concorso e lesione personale. Secondo l’accusa, gli imputati si erano introdotti con la forza nell’abitazione della persona offesa, danneggiando l’immobile e aggredendola con una bottiglia, pugni e calci, sottraendo la somma di 800 euro.
Avverso tale pronuncia gli imputati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, deducendo vizi della motivazione sul giudizio di responsabilità, violazione di legge sulla qualificazione giuridica del fatto come rapina, mancato riconoscimento del concorso anomalo e della circostanza attenuante della lieve entità, nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto i motivi comuni ai ricorrenti sul giudizio di responsabilità. I giudici di merito avevano fondato la condanna sulle dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili. Richiamando un precedente di legittimità, la Corte ribadisce che l’attendibilità della persona offesa è questione di fatto non censurabile in sede di legittimità, salvo manifeste contraddizioni o ricorso a mere congetture. Le dichiarazioni della vittima, quand’anche prive di riscontri esterni — nella specie peraltro presenti — possono da sole sostenere la condanna, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 41461 del 2012.
Nel caso concreto, le sentenze di merito avevano valorizzato il fatto che la persona offesa aveva individuato tutti e tre i ricorrenti in fotografia, sia in fase di indagini sia al dibattimento. La Corte ritiene non autosufficienti le censure difensive, non essendo stati allegati i verbali dai quali emergerebbe ambiguità nell’individuazione o contraddizioni nel racconto. Quanto al preteso risentimento, si osserva che la persona offesa non aveva alcun rapporto con i ricorrenti, essendo solo un congiunto ad aver avuto un precedente alterco con gli imputati. Assume rilievo la concatenazione degli elementi individualizzanti, tra cui il messaggio con cui un ricorrente rivendicava l’incursione.
La Corte esamina poi la dedotta mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale richiesta in udienza. La richiesta non era contenuta nell’atto di appello né in motivi aggiunti, sicché resta fuori dall’istituto della rinnovazione su impulso di parte previsto dall’art. 603, comma primo, cod. proc. pen. La sollecitazione poteva valere solo come invito alla rinnovazione d’ufficio ai sensi dell’art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., reputata non assolutamente necessaria.
Sulla qualificazione giuridica, la Corte rileva che entrambe le sentenze di merito avevano accertato la sottrazione della somma, indipendentemente dall’individuazione di chi materialmente l’avesse posta in essere. L’azione era stata concertata tra i correi, con divisione di ruoli convergente verso il medesimo fine, integrando il concorso di cui all’art. 110 cod. pen. Anche se il prelievo fosse scaturito da iniziativa non premeditata, esso si poneva come conseguenza prevedibile di quel tipo di azione delittuosa. Richiamando propri precedenti, la Corte esclude il concorso anomalo e conferma che il dolo specifico della rapina può essere integrato anche dal dolo concomitante o sopravvenuto.
Quanto ai residui motivi, la Corte li reputa manifestamente infondati: il fatto, sfociato anche nella lesione personale, è stato ritenuto particolarmente grave ed espressivo di violenza inusitata, con giudizio di merito non rivedibile. Le circostanze attenuanti generiche sono state negate in assenza di segnali di resipiscenza, con riferimento ai parametri dell’art. 133 cod. pen. Segue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 110 c.p. – Pena per coloro che concorrono nel reato
- Art. 116 c.p. – Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 192 c.p.p. – Valutazione della prova
- Art. 603 c.p.p. – Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale