Irripetibilità somme aspettativa solo per inidoneità parziale (TAR Campania n. 1301 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine dei ventiquattro mesi dalla data di collocamento in aspettativa, oltre il quale non si dà luogo alla ripetizione degli emolumenti corrisposti, opera esclusivamente per il personale militare giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale. La regola non è estensibile al personale giudicato non idoneo in modo permanente e assoluto, poiché l’art. 15, comma 2, del d.P.R. n. 52/2009 e l’art. 39, comma 3, del d.P.R. n. 51/2009 delimitano espressamente il proprio ambito applicativo in ragione della permanenza del rapporto organico con l’amministrazione. Il recupero delle somme erogate in eccesso ha carattere di doverosità e costituisce esercizio del diritto soggettivo di ripetizione dell’indebito ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., con termine di prescrizione ordinaria e non quinquennale.
Il Fatto
Un luogotenente dei Carabinieri in quiescenza ha impugnato la determinazione con cui il Comando Generale dell’Arma ha disposto il recupero di somme a suo dire indebitamente percepite, per un importo lordo complessivo, in riferimento a un periodo di aspettativa per infermità di 442 giorni. L’amministrazione aveva corrisposto gli emolumenti per intero, anziché per la metà, durante il periodo di aspettativa, prima che intervenisse la pronuncia negativa sul riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio.
Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del recupero invocando l’applicazione dell’art. 12, comma 3, d.P.R. n. 170/2007, la prescrizione quinquennale, il difetto di motivazione e la violazione dei principi di buona fede, affidamento e uguaglianza. Ha inoltre chiesto il rinvio dell’udienza in attesa della definizione di un giudizio dinanzi alla Corte dei Conti. Il Ministero della Difesa ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’istanza di rinvio, non ravvisando pregiudizialità tra il giudizio contabile pendente e quello amministrativo, salva la possibilità dell’autotutela in relazione alle future statuizioni del plesso contabile. Ha poi ritenuto di prescindere dalle eccezioni in rito per l’infondatezza del ricorso nel merito.
Nucleo della decisione è la lettura dell’art. 15 del d.P.R. n. 52/2009, che disciplina le licenze straordinarie e l’aspettativa per infermità. La regola dell’irripetibilità oltre il ventiquattresimo mese è riferita dal comma 2 al personale giudicato permanentemente non idoneo in modo parziale. Il ricorrente, giudicato non idoneo in modo assoluto, non rientra in tale fattispecie, con conseguente applicazione del comma 4 dell’art. 39 del d.P.R. n. 51/2009.
La Corte ha richiamato la giurisprudenza amministrativa, tra cui il parere del Cons. Stato, sez. I, n. 719 del 2022 e la sentenza del TAR Lombardia n. 2680/2022, che escludono uniformità di disciplina tra idoneità parziale e inidoneità assoluta. La ratio della disposizione favorevole è individuata nel permanere del rapporto organico con l’amministrazione, ipotesi estranea al caso del ricorrente.
Quanto alla pretesa lesione dei principi di buona fede e affidamento, il Collegio ha richiamato la Corte cost. n. 8/2023, che ha escluso profili di illegittimità dell’art. 2033 cod. civ., ed ha verificato il rispetto del principio di proporzionalità sul modello CEDU, valorizzando la rateizzazione offerta, l’indicazione delle somme al lordo e al netto e l’adeguata illustrazione delle ragioni del debito.
Infine, il recupero di emolumenti erroneamente versati è stato qualificato come azione di ripetizione d’indebito soggetta a prescrizione decennale, e non quinquennale, non sussistendo simmetria tra l’azione del lavoratore e quella del datore (richiamata Cons. Stato, sez. II, n. 9836 del 2024). Il ricorso è stato respinto con spese compensate.
Nota della Redazione
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