Prescrizione e successione delle leggi penali tra Orlando, Bonafede e Cartabia (Cass. pen. Sez. IV n. 566 del 08.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di successione delle leggi penali nel tempo, il regime della prescrizione applicabile è quello vigente alla data di commissione del reato, in ragione delle clausole di applicabilità temporale contenute nelle singole leggi succedutesi. Per i fatti commessi nel vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, operano i periodi di sospensione di cui all’art. 159, comma secondo, cod. pen., nel testo introdotto da tale legge, da considerarsi disciplina più favorevole rispetto a quella dettata dall’art. 1, comma 1, lett. e), n. 1, legge 9 gennaio 2019, n. 3 e all’art. 161-bis cod. pen. introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. a), legge 27 settembre 2021, n. 134. Ne deriva che, in presenza di sospensione dei termini, la prescrizione non può ritenersi maturata alla data della pronuncia di appello.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato, a seguito di rito abbreviato, per il reato di guida senza patente di cui all’art. 116, comma 15, cod. strada, con recidiva nel biennio, per essersi posto alla guida di un’autovettura con patente revocata da un provvedimento prefettizio del 2002 e in presenza di reiterazioni successive ad altre violazioni.

La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 24.04.2024, aveva confermato la pronuncia di condanna. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo la carenza di motivazione sul perfezionamento della prima violazione amministrativa e sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., sostenendo che il reato fosse estinto per prescrizione già dal 9 aprile 2024.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare il profilo della dedotta prescrizione. La questione impone di stabilire quale disciplina sia applicabile ai reati commessi nel vigore della riforma Orlando, con riferimento ai periodi di sospensione ex art. 159, comma secondo, cod. pen.

Il contrasto sorto tra le pronunce della Corte — alcune favorevoli al regime della legge Orlando, altre alla diversa impostazione — è stato risolto dalle Sezioni Unite del 12 dicembre 2024, come comunicato con informazione provvisoria n. 19 del 2024, in senso conforme al primo orientamento richiamato.

La Corte ricostruisce la sequenza normativa: la legge Orlando aveva introdotto la sospensione del corso della prescrizione dal termine per il deposito della sentenza di condanna di primo grado sino alla pronuncia del dispositivo del grado successivo, e dal deposito della motivazione della sentenza di secondo grado sino alla pronuncia della sentenza definitiva, per un tempo non superiore a un anno e sei mesi per ciascun periodo. La legge Bonafede aveva poi riformulato la norma, estendendo la sospensione fino all’esecutività o all’irrevocabilità. La riforma Cartabia ha definitivamente abrogato l’art. 159, comma secondo, cod. pen., introducendo l’art. 161-bis cod. pen., che fa cessare il decorso della prescrizione con la sentenza di primo grado, e l’art. 344-bis cod. proc. pen., che prevede l’improcedibilità per i soli reati commessi dal 2020.

Sul piano della successione nel tempo, il fenomeno non è regolato dall’art. 2 cod. pen., poiché le leggi succedutesi contengono previsioni espresse di applicabilità temporale. Con l’abrogazione della norma Orlando e la speculare introduzione dell’art. 161-bis cod. pen., la disciplina applicabile è invece governata dall’art. 2 cod. pen., risultando più favorevole quella della legge Orlando, che mantiene il decorso del termine di prescrizione anche dopo le sentenze di merito, sia pure con i periodi di sospensione.

Ne consegue l’operatività di regimi differenziati in ragione della data del commesso reato: disciplina Cirielli per i fatti fino al 2 agosto 2017; disciplina Orlando per i fatti dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019; disciplina Cartabia, con cessazione in primo grado e improcedibilità nei gradi successivi, per i fatti dal 2020. Essendo il fatto commesso nel pieno vigore della legge Orlando, al termine massimo vanno aggiunti un anno e sei mesi di sospensione: il reato non è pertanto estinto.

Gli ulteriori profili sono manifestamente infondati. La Corte rileva che il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla prova della precedente contestazione amministrativa, risultando il motivo privo di specificità. Quanto alla particolare tenuità del fatto, la contravvenzione di guida senza patente difetta del requisito della non abitualità del comportamento, poiché la condotta rileva penalmente solo in caso di recidiva nel biennio; nel caso concreto l’accertamento era seguito ad altre due violazioni analoghe nell’arco di circa sei mesi, rendendo la condotta abituale. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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