Associazione per narcotraffico: consapevolezza desunta dalla continuità della collaborazione (Cass. pen. Sez. VI n. 2367 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di associazione finalizzata al narcotraffico, la consapevolezza della partecipazione dell’indagato al sodalizio può essere desunta dalla continuità della sua collaborazione con i singoli componenti e dalla sua operatività protratta nel contesto dei gruppi criminali, ove risulti la sostanziale convergenza di gruppi e sottogruppi verso un unitario profitto da spartire. In sede di legittimità è preclusa la rivalutazione della portata delle singole dichiarazioni dei collaboratori, essendo sindacabili i soli profili di assoluta carenza o illogicità della motivazione. Ai fini delle esigenze cautelari, la reiterazione di condotte in un ampio arco temporale è elemento significativo del rischio di recidiva e rende non determinante il tempo decorso dai fatti, anche in presenza della presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame, con ordinanza del 04.06.2024, aveva confermato il provvedimento del G.i.p. che applicava al ricorrente la custodia in carcere per la partecipazione ad un’associazione dedita al narcotraffico, operante nel territorio di Cosenza. Avverso tale ordinanza il difensore ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi.

Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria riferita al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, contestando la credibilità e l’attendibilità dei collaboratori e la reciproca capacità di riscontro delle loro dichiarazioni. Con il secondo motivo ha censurato la valutazione delle esigenze cautelari, richiamando l’art. 274 cod. proc. pen. e l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato. Quanto al primo motivo, i giudici di legittimità hanno rilevato che le censure non incidono sul dato di fondo, costituito dalla presenza di varie dichiarazioni di collaboratori e di elementi di riscontro, dai quali emerge la sostanziale convergenza dell’azione di gruppi e sottogruppi verso il conseguimento di un unitario profitto da spartire.

La questione si sposta, dunque, sul piano della consapevolezza della partecipazione del ricorrente a tale contesto associativo. La Corte ha precisato che, al netto della valutabilità dei soli profili di assoluta carenza o illogicità della motivazione, è preclusa in sede di legittimità la rivalutazione della portata delle singole dichiarazioni.

Nel caso concreto, il complesso degli elementi valorizzati nell’ordinanza dimostra l’operatività del ricorrente, in vari periodi, nel contesto dei gruppi criminali. Atteso il ruolo assunto da tali gruppi, di controllo dell’attività di spaccio sul territorio, la continuità della collaborazione con i singoli componenti è stata ritenuta adeguata a dimostrare la consapevolezza di partecipare all’attività comune.

Quanto al secondo motivo, i giudici hanno ritenuto la motivazione alquanto sintetica ma corretta: dalla reiterazione di condotte in un ampio arco temporale il Tribunale ha desunto una continuativa dedizione ad analoghi delitti, tale da rendere non determinante il tempo decorso dai fatti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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