Partecipazione a cosca mafiosa e autonomia dai reati fine in sede cautelare (Cass. pen. Sez. V n. 4559 del 04.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non anche quando propone censure sulla ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. La condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa del sodalizio, idoneo ad attestare la sua messa a disposizione per il perseguimento dei comuni fini criminosi. La commissione di reati fine non è essenziale ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 416 bis cod. pen., potendo la partecipazione essere desunta da plurimi elementi indiziari valutati unitariamente.
Il Fatto
Con ordinanza del 13 giugno 2024 il Tribunale del riesame confermava il provvedimento con cui il g.i.p. aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere per gravi indizi in relazione al delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen. L’imputazione provvisoria contestava la partecipazione del ricorrente all’articolazione territoriale di un sodalizio mafioso, con riferimento a una raccolta estorsiva, all’imposizione di assunzioni di lavoratori e alla trasmissione di messaggi tra i consociati.
Avverso l’ordinanza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’art. 416 bis cod. pen. e dell’art. 273 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. La difesa censurava la genericità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, l’insufficienza dei riscontri e la lettura atomistica degli elementi valorizzati dal Tribunale, lamentando che non erano stati indicati in concreto i compiti svolti dall’indagato.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla delimitazione del sindacato di legittimità in materia cautelare. Il ricorso è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme o la manifesta illogicità della motivazione; non quando investe la ricostruzione dei fatti o l’attendibilità delle fonti e la concludenza dei dati probatori. Al giudice di legittimità spetta la verifica dell’adeguatezza della motivazione sugli elementi indizianti, entro i limiti propri del giudizio di cassazione.
Su questa base il motivo è ritenuto generico e privo di specificità. La difesa si limita a elencare le considerazioni svolte dal Tribunale su sei vicende, senza offrire argomenti decisivi per disarticolare l’iter logico seguito dal giudice del riesame.
Nel merito, la Corte richiama l’orientamento delle Sezioni Unite n. 36958 del 27/05/2021, secondo cui la condotta di partecipazione si caratterizza per lo stabile inserimento nella struttura organizzativa, idoneo ad attestare la messa a disposizione in favore del sodalizio. Il Tribunale aveva illustrato il dinamismo associativo del ricorrente attraverso il contenuto di una nutrita serie di comunicazioni intercettate, con concreti affondi nelle singole vicende contestate.
La Corte ribadisce poi, richiamando Sez. II n. 31920 del 04/06/2021 e altri precedenti, che la mancata contestazione dei reati fine non esclude la vicinanza del ricorrente alla cosca, non essendo la commissione dei reati fine essenziale ai fini dell’integrazione del reato associativo. La partecipazione era stata individuata non mediante una valutazione parcellizzata, ma attraverso un’accurata ricostruzione dei fatti, analitica nella descrizione delle vicende e sintetica nella valutazione finale.
La Corte esamina quindi gli episodi valorizzati dal Tribunale — la vicenda estorsiva relativa a un cantiere edile, la custodia e l’occultamento del denaro riconducibile al gruppo, l’imposizione dell’assunzione di un lavoratore e il tentativo di acquisto di un terreno all’asta — rilevando come la motivazione fornisca precipue repliche alle eccezioni difensive. Il Tribunale ha inoltre chiarito che la mancata contestazione di reati fine non preclude la configurabilità del reato associativo.
Infine, la Corte rileva che la motivazione sulla gravità indiziaria è approfondita e conforme ai principi in tema di obbligo motivazionale del giudice del riesame, non essendosi limitata alla trasposizione acritica delle risultanze investigative. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 416-bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Art. 273 c.p.p. – Condizioni generali di applicabilità delle misure