Interrogatorio preventivo e nullità dell’ordinanza se cade il pericolo di fuga (Cass. pen. Sez. II n. 5548 del 11.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 114/2024, subordina l’adozione della misura cautelare all’interrogatorio preventivo dell’indagato, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. a) e b), cod. proc. pen.. L’art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen. sanziona con la nullità l’ordinanza non preceduta dall’interrogatorio nei casi previsti. Allorché il Tribunale del riesame ritenga insussistente il pericolo di fuga che aveva legittimato la deroga, viene meno ex tunc il presupposto della sequenza procedimentale speciale e la nullità dell’ordinanza applicativa è di fonte legale, non di creazione analogica. La verifica dei presupposti della misura rientra nell’effetto interamente devolutivo del riesame.
Il Fatto
Il Tribunale di Lecce, in funzione di Tribunale del riesame, ha annullato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi che aveva applicato la custodia in carcere a un indagato per i reati di cui agli artt. 416 e 81-110-624 cod. pen., revocando la misura.
Il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo con cui contesta, sotto il profilo della violazione di legge in relazione agli artt. 177, 291, comma 1-quater, e 292, comma 3-bis, cod. proc. pen., e del vizio di motivazione, l’affermata nullità dell’ordinanza applicativa, fatta discendere dal mancato svolgimento dell’interrogatorio preventivo in conseguenza della ritenuta insussistenza del pericolo di fuga.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene il ricorso infondato, ai limiti dell’inammissibilità. In via preliminare rileva che non è consentita la deduzione di vizi di motivazione quando il ricorso sia incentrato su una questione di puro diritto: il vizio denunciabile in legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto, mentre l’interesse all’impugnazione deriva esclusivamente dall’errata soluzione della questione giuridica. Richiama sul punto le Sezioni Unite n. 29541 del 2020 e le Sezioni Unite n. 155 del 2011.
Nel merito, la Corte ricostruisce il quadro normativo. Il testo vigente ratione temporis dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., inserito dall’art. 2, comma 1, lett. e), legge 9 agosto 2024, n. 114, impone al giudice di procedere all’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini prima di disporre la misura, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. a) e b), cod. proc. pen. o l’esigenza di cui alla lett. c) in relazione ai delitti indicati nell’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. Il successivo art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen. prevede la nullità dell’ordinanza non preceduta dall’interrogatorio nei casi previsti.
La novella è entrata in vigore il 25 agosto 2024 e si applica alle richieste di misura pendenti a tale data, in ossequio ai principi del tempus regit actum e del favor rei. Poiché l’ordinanza applicativa è stata emessa il 12 settembre 2024, la nuova disciplina governa la fattispecie. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 27614 del 2007 e le Sezioni Unite n. 44895 del 2014, che ancorano il riferimento temporale al momento di emissione del provvedimento impugnato.
Il punto decisivo attiene alla natura del riesame, mezzo di impugnazione con effetto interamente devolutivo, preordinato alla verifica dei presupposti legittimanti la misura. Il Tribunale può annullare o riformare in senso favorevole all’imputato il provvedimento anche per motivi diversi da quelli enunciati, e il sindacato comprende la verifica ex post della sussistenza di tutti i presupposti, secondo la meccanica dell’art. 309, comma 9, cod. proc. pen. La Corte richiama le Sezioni Unite Galletto n. 26 del 1995.
Venuta meno, retrospettivamente ma ex tunc, la sussistenza del pericolo di fuga, emerge una causa originaria e strutturale di nullità: il Tribunale del riesame si è confrontato con tutti gli elementi posti dal G.I.P. e li ha superati con motivazione più persuasiva. Non si tratta di estensione analogica, perché la sanzione è espressa nell’art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen. La nullità, tempestivamente eccepita, non può essere esclusa dalla sola affermazione, rivelatasi non corretta, della sussistenza della circostanza derogatrice.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 81 c.p. – Concorso formale. Reato continuato
- Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere
- Art. 177 c.p.p. – Tassativà
- Art. 274 c.p.p. – Esigenze cautelari
- Art. 291 c.p.p. – Procedimento applicativo
- Art. 292 c.p.p. – Ordinanza del giudice
- Art. 309 c.p.p. – Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva
- Art. 407 c.p.p. – Termini di durata massima delle indagini preliminari