Confisca per equivalente nel contrabbando doganale e reato permanente (Cass. pen. Sez. III n. 6309 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La confisca per equivalente in materia di contrabbando doganale, introdotta dall’art. 2, comma 1, del dlgs n. 156 del 2022 mediante interpolazione dell’art. 301, comma primo, d.P.R. n. 43 del 1973, non è applicabile ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, avendo carattere sostanzialmente sanzionatorio e ostandovi il principio di irretroattività delle disposizioni più afflittive. Nei reati permanenti di contrabbando, tuttavia, trova applicazione la legge vigente al momento della cessazione della permanenza, che si protrae fino al versamento dei diritti di confine o alla cessazione dell’attività di immissione in circolazione dei beni. Il sequestro preventivo strumentale alla confisca per equivalente è ammissibile pur in assenza di vincolo pertinenziale con il reato, essendo sufficiente la disponibilità del bene in capo all’agente.

Il Fatto

La ricorrente è sottoposta a indagine per contrabbando doganale, per aver introdotto nel territorio dello Stato orologi di pregio in regime di esenzione doganale destinati a una base militare ma in realtà indirizzati a esercizi commerciali. Il giudice per le indagini preliminari dispone il sequestro preventivo per equivalente per un importo corrispondente al valore dei diritti di confine.

Il Tribunale di Varese, in funzione di giudice del riesame delle misure cautelari reali, rigetta l’istanza difensiva con ordinanza confermata nei motivi depositati. La difesa ricorre per cassazione deducendo l’inapplicabilità ratione temporis della normativa sulla confisca per equivalente e il travisamento della prova.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro normativo. La possibilità di disporre la confisca per equivalente per i reati di contrabbando deriva dall’interpolazione dell’art. 301, comma primo, d.P.R. n. 43 del 1973 a opera dell’art. 2, comma 1, del dlgs n. 156 del 2022. La previsione consente, quale corollario ineludibile, anche il sequestro preventivo di beni di valore equivalente, quand’anche privi di vincolo pertinenziale con il reato, essendo sufficiente la disponibilità in capo all’agente.

Poiché la confisca per equivalente ha carattere sostanzialmente sanzionatorio, come affermato da Sez. VI n. 23203 del 2024, essa non può applicarsi a fatti anteriori alla disposizione che ne ha previsto l’estensione. Il Collegio precisa che è irrilevante l’abrogazione dell’art. 301 a opera dell’art. 8, comma 1, lettera t), del dlgs n. 141 del 2024, poiché la disciplina è stata sostituita, con continuità normativa, dall’art. 94 dell’allegato 1 al medesimo decreto.

Il motivo è tuttavia infondato. Il reato oggetto di contestazione è permanente, come confermato da Sez. III n. 41139 del 2019 e Sez. III n. 19233 del 2019: la flagranza perdura fino al versamento dei diritti di confine o alla cessazione dell’attività di immissione in circolazione dei beni. La ricorrente non ha dimostrato né prospettato la cessazione della permanenza in epoca anteriore all’entrata in vigore della normativa, sicché opera la legge vigente al momento della cessazione, secondo il principio affermato da Sez. VI n. 52546 del 2016 e Sez. III n. 43597 del 2015.

Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che le doglianze attengono alla motivazione del provvedimento cautelare e sono quindi inammissibili, stante il limite dettato dall’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame, in ragione della natura interamente devolutiva dell’istanza, può modulare la motivazione anche su elementi non valorizzati dal giudice per le indagini preliminari. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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