Violazione di sigilli configurabile anche se i lavori proseguono prima del dissequestro (Cass. pen. Sez. III n. 8858 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il delitto di violazione di sigilli, di cui all’art. 349 cod. pen., si configura quando la prosecuzione dell’attività illecita avvenga in epoca antecedente alla cessazione del vincolo di indisponibilità del bene sottoposto a sequestro. Il successivo dissequestro non retroagisce e non priva di rilevanza giuridica i sigilli già violati, poiché la condotta si perfeziona nel momento in cui l’attività edilizia riprende in presenza di un vincolo ancora efficace. Irrilevante, in tal caso, è il contrasto giurisprudenziale sulla sorte dei sigilli dopo la pronuncia di dissequestro, ma prima della loro materiale rimozione. Il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione delle risultanze a quella del merito, se la motivazione è congrua.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato dal Tribunale di Locri, in concorso con altro soggetto non ricorrente, per il reato di violazione di sigilli ex art. 349 cod. pen. Egli, quale custode di un immobile sottoposto a sequestro, aveva proseguito nell’esecuzione di opere edilizie abusive, completando l’immobile in assenza di permesso a costruire. La pena inflitta era stata sostituita con il lavoro di pubblica utilità.

Avverso la sentenza il difensore propose ricorso per cassazione con due motivi: violazione di legge, per essere cessato il vincolo con il dissequestro disposto dal Tribunale ed eseguito dai militari, e vizio di motivazione per l’esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il ricorso infondato. Il primo motivo si fondava sull’assunto che, al momento dell’accertamento, il vincolo sull’immobile fosse cessato per effetto del dissequestro disposto con sentenza del Tribunale di Locri ed eseguito dai Carabinieri. Il ricorrente richiamava la giurisprudenza di legittimità secondo cui il dissequestro, determinando la cessazione del vincolo cautelare, priva i sigilli di rilevanza giuridica e impedisce la configurabilità stessa del reato.

La Corte ha escluso la pertinenza di tale richiamo. Dalla ricostruzione dei fatti risultava che il vincolo di indisponibilità, per effetto del sequestro operato nel 2017, permaneva ancora alla data dell’accesso dei militari per dare esecuzione al dissequestro. Nella stessa data i Carabinieri accertarono il completamento dell’immobile, con finiture esterne e interne, in violazione dei sigilli.

Secondo i giudici di legittimità, la prosecuzione dei lavori era intervenuta tra il primo accertamento e la data del dissequestro. Alla data dell’accesso perdurvano quindi gli effetti materiali del sequestro e l’efficacia dei sigilli. Da ciò la responsabilità del ricorrente per il delitto di violazione di sigilli, che si configura con la ripresa dell’attività edilizia costituita dal completamento dell’opera abusiva.

La Corte ha precisato che non viene in rilievo il contrasto segnalato dal Procuratore generale sul diverso caso della prosecuzione dell’attività successivamente alla pronuncia di dissequestro ma prima della rimozione dei sigilli, richiamato nelle pronunce di legittimità. Nel caso esaminato, infatti, la prosecuzione dei lavori era stata accertata in epoca antecedente alla pronuncia di prescrizione, quando il vincolo di indisponibilità era del tutto efficace.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha confermato il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. La sentenza impugnata aveva argomentato la non particolare tenuità del fatto in ragione dell’entità dell’opera realizzata mediante la violazione dei sigilli. Ne è conseguito il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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