Patrocinio a spese dello Stato ammesso nonostante convivenza e detenzione (Cass. pen. Sez. VII n. 9351 del 06.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rapporto di convivenza familiare, caratterizzato da continuativi rapporti di affetto, costante comunanza di interessi e comuni responsabilità, prescinde dalla coabitazione fisica e non può ritenersi escluso dallo stato di detenzione, pur protratto nel tempo, di uno dei componenti del nucleo. Anche in tale ipotesi il familiare detenuto non può omettere di indicare nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato il reddito dei familiari conviventi. Integra il delitto di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115/2002 la condotta di false dichiarazioni od omissioni, anche parziali, dei dati riportati nella dichiarazione sostitutiva, indipendentemente dall’effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio. L’errore sulla nozione di reddito rilevante è errore inescusabile, poiché la norma richiamata dall’incriminatrice non costituisce legge extrapenale. L’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., compresa la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, in primo grado dal G.u.p. del Tribunale di Marsala e in appello dalla Corte di appello di Palermo, per il reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115/2002, per avere reso false dichiarazioni o omissioni nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La Corte territoriale, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha confermato l’affermazione di responsabilità.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con i primi due motivi, violazione della legge penale sostanziale in ordine all’affermazione di responsabilità; con il terzo motivo, il mancato rilievo della prescrizione. La questione centrale riguarda l’obbligo dichiarativo del reddito dei familiari conviventi quando uno di essi si trovi in stato di detenzione.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibili i primi due motivi, rilevando che essi costituiscono mera riproposizione di censure già vagliate e disattese dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente. Il ricorrente omette ogni confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata, che aveva indicato sia gli elementi concreti da cui desumere la prova del dolo, sia le ragioni per le quali egli avrebbe dovuto indicare anche il reddito dei componenti della sua famiglia anagrafica, quantunque detenuto.
Sul punto la Corte afferma che il rapporto di convivenza familiare, essendo caratterizzato da continuativi rapporti di affetto, costante comunanza di interessi e comuni responsabilità, e dunque da un legame stabile e duraturo, prescinde dalla coabitazione fisica. Esso non può ritenersi escluso dallo stato di detenzione, pur protratto nel tempo, di uno dei componenti del nucleo familiare, il quale, anche in tale ipotesi, non può omettere di indicare nell’istanza di ammissione il reddito dei familiari conviventi. A sostegno richiama Sez. IV n. 46853 del 2023, Sez. IV n. 15715 del 2015 e Sez. IV n. 17374 del 2006.
La Corte ribadisce inoltre che integra il delitto di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115/2002 la condotta di false dichiarazioni od omissioni, anche parziali, dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva o in ogni altra dichiarazione prevista per l’ammissione al patrocinio, indipendentemente dall’effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio (Sez. IV n. 8302 del 2022).
Quanto all’art. 47 cod. pen., il ricorrente non può invocare l’errore sulla nozione di reddito, trattandosi di errore inescusabile: l’art. 76 d.P.R. n. 115/2002, che disciplina la materia, è espressamente richiamato dalla norma incriminatrice e non costituisce una legge extrapenale (Sez. IV n. 37590 del 2010).
Infine, sul terzo motivo, la doglianza è dichiarata generica e manifestamente infondata: il termine di prescrizione di anni sette e mesi sei, computato dal 27 giugno 2016, non era decorso alla data della sentenza d’appello, ma solo a quella successiva del 27 dicembre 2023. La Corte ribadisce che l’inammissibilità del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude il rilievo delle cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., compresa la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello (Sez. Un. n. 33542 del 2001, Sez. Un. n. 23428 del 2005, Sez. Un. n. 12602 del 2016). Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 47 c.p. – Errore di fatto
- Art. 129 c.p.p. – Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità