Annullamento totale e regressione: prove orali non recuperabili per sola lettura (Cass. pen. Sez. I n. 34103 del 22.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La nullità assoluta derivante dalla violazione del diritto di difesa, dichiarata in sede di rinvio, travolge l’intero giudizio di primo grado e non soltanto l’udienza in cui il vizio si è verificato. Ne consegue la regressione del procedimento allo stato iniziale, ai sensi degli artt. 178, lett. c), 179, comma 1, 185 e 604, comma 4, cod. proc. pen., con la caducazione delle prove orali già assunte. Le deposizioni rese nel processo annullato non sono utilizzabili mediante sola lettura, né possono essere equiparate alle prove assunte davanti a un diverso collegio giudicante per effetto del mutamento della composizione del giudice. Il diritto alla prova dell’imputato non può essere surrogato dal recupero degli atti del processo annullato.

Il Fatto

La Corte militare di appello, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale militare, ha dichiarato il ricorrente responsabile del delitto di disobbedienza aggravata ex artt. 173 e 47, n. 2, cod. pen. mil. di pace, per avere, in qualità di ufficiale medico dirigente di un servizio sanitario, omesso di ottemperare al divieto oppostogli dai superiori di effettuare visite mediche certificative ad estranei presso i locali dell’infermeria, con l’aggravante del grado rivestito. La stessa Corte ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione in relazione a una parte del periodo contestato, rideterminando la pena, e ha ritenuto infondata l’eccezione di nullità nonché non riconosciuta la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione delle norme sull’acquisizione delle prove e la regressione del procedimento a seguito dell’annullamento; con il secondo motivo ha censurato il diniego della particolare tenuità del fatto.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo. La Corte ricostruisce la vicenda processuale: dopo un primo annullamento della Corte di cassazione per violazione del diritto di difesa, conseguente al mancato riconoscimento di un legittimo impedimento del difensore, la Corte militare di appello, quale giudice del rinvio, aveva annullato la sentenza di primo grado e gli atti che la precedevano, disponendo il rinvio al Tribunale militare in diversa composizione per un nuovo giudizio.

Il Tribunale, nonostante l’opposizione della difesa, aveva dichiarato utilizzabili e rinnovato per sola lettura i verbali e le deposizioni dei testi escussi nelle udienze antecedenti al vizio, qualificandole come prove assunte nel medesimo procedimento da un diverso collegio e applicando i principi delle Sezioni Unite n. 41736 del 30.05.2019. La Corte di cassazione rileva che tale assunto non è condivisibile.

La Corte chiarisce che il caso è diverso dal mero mutamento della composizione collegiale, che qui è solo effetto secondario dell’annullamento. La nullità, ai sensi degli artt. 178, lett. c), 179, comma 1, e 185, comma 1, cod. proc. pen., riguardava l’intero procedimento di primo grado e non solo l’udienza in cui era stata rigettata l’istanza di rinvio, con nullità derivata delle udienze successive fino alla sentenza. Il Tribunale, ritenendo la regressione operata al solo momento del vizio, ha erroneamente considerato salvaguardate le udienze precedenti.

La Corte militare di appello, pur avendo riconosciuto la non applicabilità dell’art. 495, comma 4-ter, cod. proc. pen. — alla luce del d.l. n. 162/2022, che ha escluso l’operatività della disposizione per le dichiarazioni acquisite prima del 1° gennaio 2023 — ha comunque confermato la legittimità della decisione di primo grado, sulla base della citata pronuncia delle Sezioni Unite in tema di legittimazione alla richiesta di rinnovazione. Così facendo, seppure con percorso argomentativo differente, è incorsa nella medesima violazione delle norme sull’acquisizione delle prove.

Il diritto alla prova dell’imputato non poteva essere surrogato dal recupero degli atti del processo annullato, né confuso con il mutamento della composizione del giudice che, ai sensi dell’art. 525, comma 2, cod. proc. pen., deve concorrere alla deliberazione della sentenza. Le garanzie del giusto processo e il principio di oralità della prova non potevano essere sacrificati. La sentenza è pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte militare di appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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