Evasione agli arresti domiciliari e onere allegazione causa di giustificazione (Cass. pen. Sez. VI n. 10492 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di evasione di cui all’art. 385 cod. pen., il mancato rientro nel luogo degli arresti domiciliari entro l’orario autorizzato integra il reato quando il condannato non alleghi né provi le ragioni dell’allontanamento protratto. L’invocazione generica di una causa di giustificazione, priva dell’indicazione dei presupposti applicativi, non assolve all’onere di allegazione e rende inammissibili per aspecificità le deduzioni difensive. Un eventuale vizio di motivazione sul mancato avviso della facoltà di astensione del convivente di fatto non inficia il giudizio di responsabilità se la prova della condotta può desumersi da altri elementi fattuali, non illogici e come tali insindacabili in sede di legittimità.

Il Fatto

La ricorrente, sottoposta alla misura degli arresti domiciliari presso l’abitazione del convivente, era stata autorizzata ad allontanarsi per una visita medica con l’obbligo di rientro immediato al termine. Faceva ritorno circa quattro ore dopo l’orario del dovuto rientro. La Corte d’appello di Torino confermava la condanna per evasione, già inflitta in primo grado.

Propone ricorso per cassazione articolando due motivi: la violazione degli artt. 191 e 199, comma 2, cod. proc. pen. per la mancata preventiva informazione del convivente circa la facoltà di astenersi, e il vizio di motivazione sull’esistenza di una causa di giustificazione, avendo la difesa prodotto l’orario ferroviario della tratta percorsa.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il ricorso. Sul primo motivo, pur rilevando che la sentenza d’appello non replica alle deduzioni difensive sul mancato avvertimento del convivente e che utilizza le sue dichiarazioni nel ragionamento sugli orari, il giudizio di responsabilità resta fondato su altri elementi indipendenti da quelle dichiarazioni.

La pronuncia impugnata si richiama alla motivazione per relationem — evocando Sez. U. n. 17 del 21.06.2000, Primavera — e alla ricostruzione del primo grado, costituente con la sentenza d’appello, in caso di doppia conforme, un unico corpo motivazionale (Sez. II n. 37295 del 12.06.2019). Da tale ricostruzione emerge che, dalle dichiarazioni degli operanti e dal verbale di arresto in flagranza, l’imputata ha avvisato i Carabinieri alle 11,47 di trovarsi ancora a Torino, alla ricerca del primo treno utile; il rientro è avvenuto solo alle 18,15.

Le sentenze di merito valutano lo iato tra l’orario di effettivo ritorno e i tempi di percorrenza, computando i trenta minuti necessari a raggiungere la stazione di Strambino, gli orari ferroviari e la distanza dal domicilio. Ne deriva che il rientro sarebbe dovuto avvenire ben prima delle 18,15; perfino accedendo alla tesi del treno successivo, l’arrivo non avrebbe potuto superare le 15,30. Il ragionamento fattuale delle sentenze di merito è non illogico e quindi insindacabile in sede di legittimità.

Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce che difetta alcuna prova, neppure un principio di prova, delle ragioni del rientro tardivo. La ricorrente evoca una causa di giustificazione senza precisarne il tipo né allegarne i presupposti: le deduzioni sono pertanto, oltre che manifestamente infondate, inammissibili per aspecificità. Il rigetto comporta la condanna al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

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Riferimenti normativi

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