Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Piemonte n. 1210 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm. il titolo giudiziale passato in giudicato ha valore ed efficacia di giudicato quanto all’accertamento del credito, con la conseguenza che l’inottemperanza dell’Amministrazione ne impone la declaratoria e la fissazione di un termine per l’esecuzione. Il giudizio di ottemperanza non ha però contenuto costitutivo del diritto di credito, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento: l’entità delle somme calcolata dal creditore, quanto a capitale residuo e interessi, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, dovendo la relativa misura e decorrenza essere verificate secondo il titolo e la legge. Va accertato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 prima dell’azione esecutiva. L’inerzia seriale dell’Amministrazione giustifica l’invio della pronuncia alla Corte dei Conti per i profili di eventuale competenza.
Il Fatto
Il Tribunale di Novara, Sezione Lavoro, con sentenza passata in giudicato e notificata, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere ad alcuni docenti, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, il contributo per la formazione per gli anni scolastici di riferimento.
Non essendo seguita alcuna esecuzione, i creditori hanno proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo l’ordine di conformarsi al giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia e la condanna dell’Amministrazione alle spese, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal rilievo che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore. Essa si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il quale consente di agire per l’esecuzione del provvedimento giurisdizionale rimasto inadempiuto.
Su un piano distinto si colloca la determinazione quantitativa del dovuto. Poiché il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma solo la funzione di permetterne il soddisfacimento, la Corte afferma che l’entità delle somme calcolata dai ricorrenti non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione. Resta fermo che l’esatta misura e la decorrenza del capitale residuo e degli interessi vanno verificate secondo i parametri del titolo e della legge, con richiamo agli artt. 1283 e ss. cod. civ.
Il Collegio verifica poi il presupposto temporale dell’azione esecutiva. È decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, che accorda alle Amministrazioni un intervallo dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’avvio del recupero coattivo.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso, con declaratoria di inottemperanza e assegnazione di un termine di sessanta giorni per il pagamento del capitale, degli interessi dalla pubblicazione della sentenza del giudice del lavoro al saldo — dedotti gli importi già versati — e degli ulteriori accessori, con i conteggi del creditore non vincolanti nei limiti sopra indicati. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, con attività rientrante nei compiti istituzionali e senza compenso.
L’Amministrazione è condannata alle spese di causa, distratte ai difensori dichiaratisi antistatari. Il Collegio rileva infine la serialità dell’inerzia ministeriale nel riconoscimento del beneficio e dispone la trasmissione della pronuncia alla Corte dei Conti per i provvedimenti di competenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.