Compensazione delle spese e attesa dell’esito dell’ABF tra discrezionalità e sindacato (Cass. civ. Sez. I n. 7379 del 19.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La scelta di compensare le spese di lite integra espressione di un potere discrezionale del giudice di merito, sicché il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., è limitato a verificare che non sia violato il principio per cui le spese non possono gravare sulla parte integralmente vittoriosa e che la motivazione non sia palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea. L’art. 92 cod. proc. civ., nel testo risultante dalle modifiche del d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, consente la compensazione anche in presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, riconducibili alla medesima ratio delle ipotesi tipiche. La circostanza che la consumatrice abbia introdotto il giudizio prima di conoscere l’esito del procedimento dinanzi all’ABF non configura automaticamente un giusto motivo di deroga al criterio della soccombenza, né trasforma in illegittima la compensazione disposta dal giudice di merito.
Il Fatto
La ricorrente aveva stipulato un contratto di finanziamento rimborsabile in centoventi rate, estinto anticipatamente, e aveva chiesto la restituzione della quota di costi vivi e assicurativi secondo la riduzione proporzionale. Prima di agire in giudizio aveva depositato ricorso dinanzi all’ABF di Napoli in funzione di mediatore; la società convenuta aveva contestato il diritto al rimborso e la consumatrice aveva notificato l’atto di citazione prima che la procedura stragiudiziale si concludesse.
Definita positivamente la mediazione, la parte attrice aveva chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con prosecuzione del giudizio solo per il regolamento delle spese. Il Giudice di Pace aveva compensato le spese; il Tribunale di Napoli, integrando la motivazione, aveva confermato la decisione. La consumatrice ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione delle norme sulla mediazione e sull’ABF e l’erroneità della compensazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi e li dichiara entrambi infondati. Sul primo rileva che la ricorrente invoca norme estranee alla fattispecie: la procedura dell’ABF è disciplinata dall’art. 128-bis del TUB, che demanda al CICR la determinazione dei criteri di svolgimento, e la deliberazione n. 275 del 29.07.2008 prevede che il collegio si pronunci entro sessanta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni, con possibilità di sospensione del termine per acquisire ulteriori elementi.
Ne deriva che la disciplina prevede scansioni temporali variabili e che il termine di conclusione del procedimento non è fisso. Il richiamo all’applicazione analogica delle norme sulla mediazione è quindi escluso, non ravvisandosi alcun vuoto normativo ma una disciplina specifica, citata dalla ricorrente in modo inesatto.
Sul secondo motivo la Corte ribadisce che la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, con sindacato di legittimità circoscritto alla violazione del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa, richiamando Cass. n. 10685/2019, Cass. n. 24502/2017, Cass. n. 19613/2017 e Cass. n. 21400/2021, che a sua volta richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 157 del 2014. La ripetizione delle spese non è indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale.
Il Collegio precisa poi che resta censurabile la coerenza e la razionalità della motivazione posta a sostegno della compensazione, restando suscettibile di cassazione quella palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea, come affermato in Cass. n. 17816/2019, Cass. n. 30328/2022 e Cass. n. 6424/2024. Nel caso concreto il Tribunale ha fondato la decisione sulla condotta processuale della parte attrice, che ha agito senza attendere l’esito dell’ABF e ha invocato la soccombenza della controparte, non essendo esigibile che questa rinunciasse alle difese in rito: motivazione che non presenta alcuna delle anomalie denunciate. Il ricorso è quindi respinto, con declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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