Equa riparazione, errata individuazione del Ministero resistente è irregolarità sanabile (Cass. civ. Sez. II n. 24277 del 31.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l’errata individuazione del Ministero legittimato a resistere configura una mera irregolarità sanabile ex art. 4 legge n. 260/1958, non attenendo al merito della lite ma alla identificazione del soggetto pubblico obbligato. La rimessione in termini opera anche nella fase di opposizione, che integra una fase a contraddittorio pieno dello stesso procedimento e non un autonomo giudizio di impugnazione. La nullità o irregolarità della notificazione del decreto non ne determina l’inefficacia, la quale è riconducibile alla sola ipotesi di mancanza o inesistenza giuridica della notifica nel termine; il vizio rileva unicamente ai fini della proponibilità dell’opposizione tardiva.

Il Fatto

Il ricorrente aveva domandato alla Corte d’Appello di Trieste un equo indennizzo per i danni non patrimoniali derivanti dall’irragionevole durata del fallimento di una società, chiuso dopo oltre tredici anni dalla dichiarazione. Il Consigliere delegato, in accoglimento, aveva emesso decreto monitorio condannando il Ministero della Giustizia al pagamento della somma richiesta. Ricorso e decreto erano stati notificati al Ministero dell’Economia e delle Finanze presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato.

Entrambi i Ministeri proponevano opposizione: il MEF eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, il Ministero della Giustizia lamentava l’illegittimità della rettifica operata d’ufficio dal giudice delegato e l’inefficacia del decreto per mancata notifica nel termine di trenta giorni. La Corte territoriale riteneva l’irregolarità sanabile, assegnava termine per la notificazione al Ministero della Giustizia e rigettava l’opposizione. Le Amministrazioni ricorrevano per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Cassazione esamina congiuntamente i due motivi, strettamente connessi, e li dichiara infondati in tutte le censure. Preliminarmente il Collegio richiama la decisione delle Sezioni Unite n. 9611 del 10.04.2024, escludendo che la partecipazione del Consigliere delegato proponente al Collegio che definisce il giudizio integri una causa di incompatibilità ex artt. 51 e 52 cod. proc. civ.

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., la Corte osserva che il vizio di ultrapetizione ricorre solo quando il giudice pronunci oltre i limiti della domanda e delle eccezioni, su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio. Nella specie l’opposizione era stata proposta da entrambi i Ministeri e la Corte triestina, applicando l’art. 4 legge n. 260/1958 in virtù del principio iura novit curia, aveva rimesso in termini il Ministero pretermesso, senza ledere il contraddittorio né il diritto di difesa. La fase monitoria, del resto, si svolge inaudita altera parte.

Sulla mancanza di titolarità passiva, il giudice dell’opposizione l’aveva correttamente qualificata come legitimatio ad causam, che consiste nella titolarità del potere e del dovere di subire il giudizio in ordine al rapporto dedotto e va verificata in ogni stato e grado. Essa non attiene al merito, ma all’identificazione del soggetto pubblico obbligato, situazione disciplinata dall’art. 4 legge n. 260/1958, riferibile anche all’errore di notifica del decreto monitorio.

La Corte conferma che l’opposizione ex art. 5-ter legge n. 89/2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione, ma realizza una fase a cognizione piena dello stesso procedimento: è dunque in quella sede che va eseguita la sanatoria. Il principio della citata Cass. n. 17150 del 2019, pur resa nella vigenza di una disciplina non ancora articolata in due fasi, si applica all’unitarietà del procedimento.

Infine, l’inefficacia del decreto è riconducibile alla sola ipotesi di mancanza o inesistenza giuridica della notifica nel termine: la notificazione comunque effettuata, anche se nulla, esprime la volontà di avvalersi del titolo. Nel caso concreto il Ministero della Giustizia ha proposto opposizione proprio per ottenere la declaratoria di inefficacia, e ciò basta a qualificare la notifica come mera irregolarità sanabile. Il ricorso è rigettato, con condanna delle Amministrazioni alle spese e alle somme ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., applicabili anche alla P.A.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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