Avviso di accertamento TARSU: termine di decadenza e scissione della notifica (Cass. civ. Sez. V n. 26407 del 07.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di TARSU, il termine per l’esercizio del potere impositivo dell’ente locale, ove sia impugnato un avviso di accertamento, ha natura di decadenza e non di prescrizione; trova quindi applicazione il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione, per cui rileva la data in cui l’ente ha attuato gli elementi necessari alla notifica e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dell’atto da parte del contribuente. In materia tributaria, qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione, secondo il principio dettato dall’art. 60 del d.P.R. 600/73, estensibile alla materia tributaria generale. La nullità della notificazione dell’atto impositivo è sanata ex art. 156, comma terzo, c.p.c. quando l’atto ha raggiunto il suo scopo, evenienza che si realizza ove il contribuente, nel ricorso giurisdizionale, abbia diffusamente contestato il contenuto dell’atto.
Il Fatto
Alla contribuente è stato notificato un avviso di accertamento TARSU 2013 per differenza di superficie dei locali occupati e per un importo comprensivo di sanzioni, emesso dal Comune di Canicattì. L’atto è stato impugnato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, che, nella contumacia dell’ente locale, ha respinto il ricorso.
La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia ha confermato la decisione, ritenendo corretto il procedimento notificatorio, non applicabile il principio di non contestazione e idonea la motivazione di primo grado. Ha inoltre escluso la scadenza dei termini di decadenza e di prescrizione, valorizzando la spedizione dell’avviso a mezzo posta come atto interruttivo. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; il Comune ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ricorda anzitutto che, nel procedimento di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., il consigliere delegato che ha formulato la proposta può comporre il collegio e essere nominato relatore, senza versare in incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c., non avendo la proposta funzione decisoria (richiamata Cass. Sez. U. n. 9611 del 2024).
Quanto al primo motivo, la Corte ne rileva l’inammissibilità sotto un primo profilo. La sentenza impugnata fonda la decisione su due rationes decidendi, entrambe idonee a sostenerla: il decorso del termine dal momento in cui la potestà impositiva doveva essere esercitata e l’applicabilità del principio di scissione. L’impugnazione di una sola di esse rende inammissibile il motivo per passaggio in giudicato della restante.
Nel merito, la Corte qualifica il termine come di decadenza dal potere impositivo e non di prescrizione, poiché l’atto impugnato è un avviso di accertamento e non un’ingiunzione di pagamento. Richiama in proposito Cass. Sez. U. n. 40543 del 2021, secondo cui rileva la data in cui l’ente ha attuato gli elementi della notifica. Trova applicazione l’art. 60 del d.P.R. 600/73, che considera la notifica postale fatta nella data di spedizione; solo i termini che decorrono dalla notificazione iniziano dalla ricezione.
Anche il secondo motivo è dichiarato inammissibile e infondato. La censura non intacca la ratio che applica l’art. 156, comma terzo, c.p.c.: la mancata notifica non pregiudica il diritto di difesa quando il contribuente, con il ricorso, contesta diffusamente il contenuto dell’atto (Cass. Sez. V n. 11043 del 2018). Nel caso di specie, solo uno dei motivi originari verteva sulla notificazione, peraltro in modo generico, mentre i restanti presupponevano la piena conoscenza dell’avviso.
Il ricorso è respinto. La ricorrente è condannata alle spese di legittimità e, per effetto della conferma della proposta accelerata, si applicano le sanzioni previste dall’art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c., oltre all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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